Premessa. L’art. 13 della Legge regionale del Veneto 38/2019 prevede il divieto di installazione nei punti gioco di “terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento” (cd. “Pos”), stabilendo l’obbligo di disattivazione con eventuale chiusura temporanea della sala da gioco fino all’assolvimento dell’obbligo.
In applicazione di tale disposizione, un Comune veneto ha disposto tale chiusura temporanea verso una sala giochi attiva nel territorio “fino all’assolvimento dell’obbligo di disattivare” i Pos.
Avverso tale provvedimento, il titolare della sala in questione ha presentato ricorso al TAR Veneto sottolineando l’incompatibilità della decisione del Comune con l’art. 15, commi 4 e 4-bis, del DL 179/2012 come modificato nel 2021 (obbligo generalizzato agli esercenti di accettare pagamenti elettronici tramite Pos, con sanzione amministrativa in caso di rifiuto introdotta nel 2021).
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso della sala giochi, con la sentenza 1100/2025 che qui si analizza.
Il contrasto tra legge regionale e legge statale. Nell’accogliere il ricorso, i giudici hanno in primo luogo affermato l’esistenza di una contraddizione tra la normativa statale (obbligo generalizzato Pos) e quella regionale (divieto di installazione di Pos nelle sale gioco).
Sostiene il Collegio che, se è vero che la norma regionale si colloca nell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di salute, è altrettanto vero che l’esercizio della potestà concorrente da parte delle Regioni è vincolato “al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle legislazione dello Stato”.
Nello specifico, quantomeno a partire dalla modifica normativa del 2021 al DL 179/2012 (introduzione di una sanzione amministrativa in caso di rifiuto dell’esercente di accettare pagamenti Pos), è presente nell’ordinamento un principio fondamentale della legislazione statale in materia di pagamenti Pos (per esigenze di tracciabilità). Tale principio statale, argomenta il Collegio, non può essere contraddetto da leggi regionali di settore.
È per questo motivo che, secondo i giudici del TAR, il divieto veneto all’uso dei POS nei punti gioco (divieto anteriore alla novella del 2021) deve ritenersi tacitamente abrogato.
Il Decreto di riordino del gioco online. Il TAR Veneto, inoltre, rileva che l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 41/2024 (riordino disposizioni gioco online) ha espressamente incluso tra i “principi ordinamentali del gioco in Italia” anche la “tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco”. Il concetto di tracciabilità, allora, annotano i giudici, risulta elevato al rango di principio fondamentale anche nella materia del gioco legale in Italia.