Premessa. L’art. 100 del TULPS recita così: “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

Nel caso di specie (oggetto della sentenza del TAR Bologna 26/2023), il Questore di Modena ha applicato la sospensione di dieci giorni della licenza relativa a una sala di raccolta delle giocate, ritenendo sussistenti concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici. In particolare, ricostruisce il TAR, “all’esito di una pluralità di controlli effettuati dalla Polizia nel locale … sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali o di polizia” ed è stato evidenziato “che l’attività della sala giochi, in violazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Modena, molto spesso si è protratta oltre le ore 22,00, individuato quale orario di chiusura imposto a siffatta tipologia di esercizi”. Inoltre, la stessa sala era stata già “sanzionata per ben quattro volte nel corso dell’anno 2019 per la violazione del predetto limite orario”.

La pericolosità per la sicurezza pubblica. Ritengono i giudici che quella occorsa sia una “situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata”: pertanto la misura cautelare “risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi”, i quali così saranno privati di un luogo di “abituale aggregazione”.

La violazione degli orari e la posizione del gestore della sala. Il fatto che i controlli di Polizia avvengano all’interno del locale è circostanza indipendente dalla “responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale” può, comunque, “legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività”.

Nello specifico, sottolinea il TAR, “la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico” e, dunque, ciò legittima “l’ordine di sospensione della licenza da parte del Questore”.

Peraltro, riprendendo la giurisprudenza (tra cui CDS 3880/2022), si conferma che la “finalità che persegue la disposizione di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità dell’esercente”.

La comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di adozione di un provvedimento ex art. 100 TULPS, i giudici confermano che non si applica l’art. 7 della legge 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento), in quanto tali misure sono ““ex se” assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento”.