Premessa. La Regione Veneto, con la Legge regionale 38/2019, all’art. 7, comma 2, ha previsto che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve” da una serie di luoghi sensibili.

Nel caso che qui si analizza, la Questura e un Comune veneto (il cui nome viene “omissato” nella sentenza pubblicata) hanno rigettato l’istanza di autorizzazione per l’esercizio della raccolta di scommesse presentata da un esercente, ritenendo applicabile il distanziometro a tale attività.

L’esercente ha quindi presentato ricorso al TAR Veneto che, con la sentenza 823/2024, ha accolto le doglianze, annullando il provvedimento di diniego rilasciatogli, sulla base di un’interpretazione dell’art. 7 comma 2, della Legge Regionale del Veneto.

La differenza tra sale giochi e sale scommesse. Sostengono i giudici, in particolare, che con l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019 si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri da una serie di luoghi ritenuti sensibili.

In questo senso, dice il TAR, non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. “punti gioco” sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi VLT.

Consentirebbe di arrivare a queste conclusioni anche la sentenza del Consiglio di Stato 794/2024 che, sul punto, ha approfondito il tema della differenza tra apparecchi da gioco e raccolta di scommesse. Infatti, secondo questo indirizzo, gli apparecchi da gioco (come slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana”.

Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato “La raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line”. Questo comporterebbe che “l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a ‘siti sensibili’ per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, in quanto tale ‘gioco lecito’, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.

Il dettato dell’art. 7, comma 2, della LR 38/2019. In conclusione, dice il Collegio veneto, l’art. 7 comma 2 della Legge Regionale 38/2019 non può trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse sia per un’esegesi letterale della norma che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni estensive, sia per un’esegesi sistematica, dovendosi bilanciare queste misure con la libertà di iniziativa economica privata e non potendosi comprimere altri interessi sulla base di interpretazione analogica.