Premessa. La Regione Marche ha approvato il 31 gennaio 2017 la nuova disciplina regionale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network.
Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti più rilevanti della nuova normativa.
Competenze della Regione. La Regione elabora il Piano regionale di contrasto, avvalendosi dell’apporto della Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche e del nuovo Osservatorio regionale dei comportamenti di abuso (istituito presso l’Agenzia regionale sanitaria); è prevista una relazione annuale della Giunta sull’attuazione della legge ed i risultati ottenuti (artt. 9 e 17)
Tra gli interventi previsti, si segnalano quelli relativi alle campagne di sensibilizzazione e informazione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche attraverso l’indizione di una Giornata dedicata alla lotta al Gap, da svolgersi in particolare nelle scuole (artt. 4 e 11), l’attività di prevenzione tramite l’azienda sanitaria regionale (artt. 6 e 13), l’attività di formazione e responsabilizzazione degli esercenti (art. 8) e l’istituzione di un numero verde (art. 4).
Distanziometro. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata, a decorrere dal 31 dicembre 2019, l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri (nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti) ovvero di trecento metri, (in quelli inferiori ai cinquemila abitanti) da “luoghi sensibili” come istituti universitari, scuole di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati. Viene attribuito ai Comuni il potere di individuare ulteriori luoghi sensibili (art. 5, commi 2 e 3).
Nel giugno del 2019 il Consiglio regionale ha approvato una proroga per l’applicazione del distanziometro al 30 novembre 2021.
Orari di apertura. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco, prevedendo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata (art. 5, comma 4)
Pubblicità. E’ disposto il divieto assoluto di pubblicità sull’apertura ed esercizio delle sale da gioco (art. 7)
Esercizi no slot. E’ prevista la promozione del logo no slot con incentivi per esercenti (art. 5, comma 5, ed art. 10)
Sanzioni. L’art. 14 prevede che il gettito derivante dalle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia sia destinato, per il 50 per cento, alle finalità della presente legge
MODIFICHE INTERVENUTE – Legge regionale 27 luglio 2023, n. 13. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network).
La Legge 13/2023 si compone di sette articoli che modificano alcuni aspetti della Legge regionale 3/2017 sul tema del gioco d’azzardo patologico. Le principali novità del testo riguardano distanziometro e limiti orari.
L’art. 2 della LR 13/2023 interviene sull’art. 5 della LR 3/2017 con:
- la riduzione del raggio metrico del distanziometro (è diventato di 200 metri, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e di 300 metri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; nella versione iniziale era, rispettivamente, di 300 metri e di 500 metri);
- l’aggiunta, come luoghi sensibili, degli ospedali, delle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario e delle strutture ricettive per categorie protette;
- l’applicazione del distanziometro solo agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore della nuova legge;
- la specificazione che non si applica il distanziometro nei casi in cui il rispetto delle distanze venga meno per il successivo insediamento dei luoghi sensibili;
- la esclusione dal distanziometro delle rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto (soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale “distribuzione e vendita prodotti da fumo”).
In tema di limiti orari, la nuova versione dell’art. 5 prevede, inoltre, che gli enti locali possano stabilire fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica; nella versione iniziale il massimo era fissato a 12 ore, anche in forma articolata.
Viene introdotto, infine, l’art. 9-bis per le azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell’usura.