La normativa e i precedenti. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29 Settembre 2014 il Comune di Formia (Lt) è intervenuto una prima volta sugli orari del gioco nel territorio comunale, stabilendo come indirizzo la fascia oraria 10-24.

A questo provvedimento aveva fatto seguito l’ordinanza sindacale n. 71 dell’8 Ottobre 2014 con cui si stabiliva che gli apparecchi da gioco potevano restare in funzione dalle ore 10 alle ore 20.

Avverso questi provvedimenti aveva sollevato ricorso una società del gioco: il TAR di Latina aveva accolto il ricorso con la sentenza 616/2015, ritenendo sussistenti il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, annullando sia la deliberazione consiliare sia l’ordinanza.

Dopo questa vicenda, il Comune di Formia è intervenuto nuovamente sulle limitazioni orarie del gioco, con l’ordinanza 35542/2016, con cui è stata riproposta la fascia oraria 10-20.

Avverso questo provvedimento hanno sollevato ricorso due società operanti nel settore del gioco, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rispetto della sentenza 616/2015. Il TAR per il Lazio – sezione di Latina si è pronunciato con la sentenza 240/2018 che qui si analizza.

La validità della sentenza 616/2015. Il TAR, anzitutto, si interroga sulla vincolatività della sentenza 616/2015: questa pronuncia (che ha annullato la deliberazione consiliare di indirizzo e l’ordinanza del 2014) deve considerarsi esecutiva in quanto il Comune resistente ha sì proposto appello al Consiglio di Stato (che, peraltro, ancora non si è pronunciato) ma non ha anche chiesto la sospensione della sentenza, che avrebbe invece automaticamente e provvisoriamente fatto rivivere gli atti annullati.

L’indirizzo che i giudici hanno espresso nel 2015, dunque, deve ritenersi vincolante per il Comune di Formia.

L’istruttoria. Una delle principali criticità che erano state riscontrate dal Collegio nella pronuncia del 2015 consisteva nel difetto di istruttoria dell’ordinanza poi annullata. Rispetto a ciò, dicono i giudici nel 2018, non sono stati fatti molti passi in avanti nel provvedimento sindacale del 2016: la nuova ordinanza si limita a richiamare “il dato relativo al numero – 13 – di soggetti seguiti dal Ser.D. di Formia” e a mettere in evidenza la giurisprudenza meno esigente in tema di istruttoria (riprendendo quelle altre sentenze in cui la ludopatia era definita come “fatto notorio”: per un approfondimento si veda questa scheda dell’area riservata).

Ciò, tuttavia, viene ritenuto insufficiente: quel che conta, infatti, è che “dalla sentenza n. 616 del 2015 (…) scaturisce un vincolo che impone al comune di Formia di fondare le proprie determinazioni in materia su un’istruttoria svolta secondo i criteri da essa indicati”, tra cui anzitutto la completezza dei dati forniti dalle autorità sanitarie competenti.

La necessità di un atto di indirizzo del Consiglio comunale. Il secondo aspetto che il TAR affronta è relativo al presupposto formale dell’ordinanza limitativa degli orari del 2016: essa, infatti, si fonda sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29 Settembre 2014 che era stata già annullata dal TAR nel 2015.

A tal proposito, in realtà, il Comune sostiene che la giurisprudenza sarebbe orientata a considerare “l’atto di indirizzo consiliare non (…) obbligatorio” e dunque la sua mancanza non precluderebbe al Sindaco l’esercizio del suo potere di ordinanza.

Il TAR è di diverso avviso: dalla lettura dell’articolo 50, comma 7, del TUEL, infatti, si ricava che solo i criteri regionali sono da considerarsi eventuali, mentre lo stesso non potrebbe dirsi per “gli indirizzi espressi dal consiglio comunale”, che vanno intesi come “necessario presupposto per l’esplicazione del potere [d’ordinanza] del Sindaco”, con una “ratio che è chiaramente quella di limitare la discrezionalità del Sindaco”. Per un confronto con l’orientamento prevalente in giurisprudenza su questo punto si rimanda a questa scheda dell’area riservata specifica sui limiti orari.

Per i motivi esposti, dunque, il TAR accoglie il ricorso e annulla anche l’ordinanza sindacale 35542/2016.

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)