Premessa. La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale 5/2013, ha previsto il distanziometro per le attività di gioco, prescrivendo (con la Delibera di Giunta Regionale 831/2017) che i Comuni provvedessero a completare la mappatura dei luoghi sensibili.
Il Comune di Reggio Emilia, con le Deliberazioni di Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 e del 28 giugno 2018, ha provveduto ad effettuare tale mappatura e ha successivamente emanato un provvedimento di chiusura di una sala giochi operante nel territorio comunale per violazione delle distanze minime.
La sala giochi ha presentato ricorso al TAR che, con al sentenza 253/2023, l’ha respinto. Ha dunque presentato appello al Consiglio di Stato, che lo ha accolto con la sentenza 5160/2024 che qui si analizza.
La possibilità di delocalizzazione. Al centro dell’argomentazione con cui i giudici di Palazzo Spada accolgono le doglianze della sala giochi, l’analisi della normativa urbanistica del Comune di Reggio Emilia vigente al momento dell’adozione del provvedimento (vi sono stati, infatti, successivi mutamenti, ma in virtù del principio “ratione temporis” si tiene in considerazione la normativa in vigore al momento della adozione del provvedimento).
Premette il Collegio che la verifica in giudizio della sussistenza o meno dell’effetto espulsivo costituisce “il parametro elettivo per valutare la proporzionalità dei provvedimenti attuativi del c.d. distanziometro”.
Nel caso di specie, al momento del provvedimento di chiusura della sala giochi, negli ambiti che astrattamente consentivano la rilocalizzazione delle attività di gioco in virtù delle norme urbanistiche allora vigenti, tale possibilità era ammessa previa approvazione di uno strumento urbanistico di programmazione operativa (Piano Operativo Comunale/POC o Accordo Operativo).
All’epoca, in particolare, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, trovava applicazione la LR 24/2017 in cui si prevedeva che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG, il Comune potesse promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi: il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta comunale ID 201 del 5 dicembre 2019, ha dato formalmente atto che non si sarebbe avvalso di tale delibera di indirizzo.
Da ciò discende, secondo il Collegio, che “il Comune, in considerazione degli strumenti pianificatori vigenti e della propria volontà di non addivenire ad accordi operativi, aveva deciso di non consentire fino all’approvazione del PUG (poi intervenuta nel 2023), la delocalizzazione ovvero il nuovo insediamento di attività di gioco nel proprio territorio e ciò a prescindere dalla vicinanza o meno di tali attività dai luoghi sensibili individuati dal medesimo Comune”.
Conclude, dunque, il Consiglio di Stato che il provvedimento di chiusura ha in concreto “determinato un effetto espulsivo dell’attività svolta dalla ricorrente e non già di mera delocalizzazione, in ragione della precisa volontà comunale di non addivenire alla stipula dei richiamati accordi operativi”: la sala giochi, anche se “avesse presentato tempestivamente l’istanza di delocalizzazione [non avrebbe potuto] insediarsi in un altro ambito del territorio comunale, ancorché compatibile con la disciplina sulle distanze” in ragione degli strumenti urbanistici allora vigenti (e oggi superati).