Premessa. Il TRGA di Bolzano, con la sentenza 228/2023, si è pronunciato, respingendolo, su un ricorso presentato da un operatore del gioco che si era visto notificare un provvedimento di decadenza della licenza della sala giochi per violazione delle distanze minime.

Per alcune parti, su doglianze del medesimo operatore, si era pronunciata anche la sentenza 200/2020.

I vincoli della precedente pronuncia. In primo luogo, i giudici ricostruiscono la vicenda: in particolare, sulla base del dato legislativo, la delibera di Giunta Provinciale 505/2018 ha individuato come luoghi sensibili un Distretto sociale e una Comunità comprensoriale pacificamente situati entro il raggio di 300 metri previsto dal distanziometro provinciale, determinando perciò la “doverosa nuova azione amministrativa provinciale sulla vigilanza sulle sale giochi”. Dunque, spiegano i giudici, i vincoli della precedente pronuncia “non si potevano estendere alle successive determinazioni comunali sulle medesime licenze in forza della disciplina provinciale sul gioco d’azzardo intervenuta successivamente ai fatti di causa coperti dall’esecutività e dal giudicato della sentenza n. 200/2020”.

La tutela dell’affidamento. Altro motivo di censura sollevato da parte ricorrente attiene all’asserita violazione del principio di legittimo affidamento. Il Collegio, nel respingere il punto, ricorda che “la tutela dell’affidamento non è di ostacolo allo ius superveniens, che deve essere applicato anche ai rapporti amministrativa di durata” (salvo eventuale indennizzo). Nel caso di specie, in ogni caso, la LP 10/2016 entrata in vigore il 1°giugno 2016, ha ampliato i siti sensibili ai sensi della normativa sul distanziometro. Dunque, l’autorizzazione VLT emessa in data successiva al 1° Giugno 2016 non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto in tale data era già operativo il divieto normativo.

La qualificazione del Distretto sociale e della Comunità comprensoriale come luoghi sensibili. Non residuano dubbi, inoltre, secondo il TRGA, in ordine alla qualificazione del Distretto sociale e della Comunità comprensoriale come luoghi sensibili. A tal fine rilevano:

  • La sentenza 200/2020 che ha già accertato, almeno per uno dei due luoghi, la natura di sito sensibile;
  • La nota del Presidente della Comunità comprensoriale che descrive nel dettaglio tutte le attività svolte con persone bisognose di assistenza socio-assistenziale e sanitaria;
  • La circostanza che, in ogni caso, l’individuazione del legislatore, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non può che essere “effettuata per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi”.

Sull’incostituzionalità della disciplina provinciale. Infondate sono, infine, secondo i giudici, le doglianze relative all’asserita incostituzionalità della disciplina provinciale in materia di distanze. Nello specifico, l’effetto espulsivo è stato già escluso, con riferimento al territorio interessato, dalla sentenza CDS 1618/2029. Inoltre, anche la lamentata violazione di competenze è priva di fondamento, poiché si deve escludere (anche qui, giurisprudenza alla mano) che le disposizioni in questione rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico, dovendo invece essere ricondotte alle materie sociale della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva.

A ciò si aggiunge la sentenza 27/2019 della Corte costituzionale che ha sugellato questa interpretazione.