La Regione Basilicata ha approvato una legge per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (L.R. 30/2014, modificata dalla L.R 7/2020) di cui qui vengono analizzati gli aspetti principali.
Osservatorio e marchio regionale (art. 3). È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP che prevede la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore. L’Osservatorio ha il compito di monitorare lo stato delle attività terapeutiche, formulare proposte e pareri e istituire un numero verde dedicato all’assistenza e alla consulenza per la cura e la prevenzione del GAP. È inoltre istituito il marchio regionale “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” rilasciato dalla Regione ai locali deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre alcun gioco con vincita in denaro.
Nuove installazioni e “distanziometro” (art. 6 e art. 10). Le nuove autorizzazioni di esercizio non vengono concesse in caso di collocazione a una distanza inferiore a 250 metri (nei Comuni fino a 20.000 abitanti) o 350 metri (nei Comuni sopra i 20.000 abitanti) rispetto a una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La L.R. 7/2020 aggiunge inoltre l’art. 6bis: la Giunta ha il compito di emanare un provvedimento per rendere omogenee su tutto il territorio regionale le fasce di interruzione quotidiana del gioco (ad oggi non risultano disposizioni in tal senso).
Comuni (art. 4 e art. 6). I Comuni – insieme alle ASL – promuovono iniziative e attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco e in particolare: campagne di informazione e sensibilizzazione; monitoraggio nelle scuole, nei luoghi di formazione e nei luoghi deputati allo sport; attività di supporto psicologico, economico, di mediazione familiare e di consulenza legale per contrastare il rischio di usura rivolte ai soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo e ai relativi familiari. I Comuni possono inoltre individuare ulteriori luoghi sensibili.
Formazione (art. 6). Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza della normativa in materia e dei rischi connessi al gioco.
Divieto di pubblicità (art. 6). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco.
Sanzioni (art. 6). L’inosservanza delle disposizioni relative al “distanziometro” è punita con una sanzione compresa tra 1.000 e 6.000 euro; la violazione del divieto di pubblicità e dell’obbligo formativo comporta il pagamento di una sanzione tra 500 e 3.000 euro.
Disposizioni in materia di IRAP (art. 8). A partire dal 1° gennaio 2016, gli esercizi che provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco vedranno una riduzione dell’IRAP dello 0,92%; è previsto un aumento di pari valore per i locali in cui invece risultano ancora installati gli apparecchi.