Premessa. L’Unione Valdera (in Toscana), sulla base della Legge regionale 57/2013, ha approvato con deliberazione 20/2018 il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, stabilendo, tra le altre cose, che tra le attività di sale giochi e discoteche/sale da ballo dovesse sussistere una distanza non inferiore a 500 metri.

Sulla base di questa disciplina, l’Unione Valdera nel 2018 ha respinto un’istanza finalizzata all’apertura di un locale di pubblico spettacolo rilevando la distanza non inferiore a 500 metri della discoteca (luogo sensibile) rispetto ad una preesistente sala giochi.

In primo grado, il TAR Toscana, con la sentenza 830/2019, aveva respinto il ricorso della discoteca affermando la sussistenza del principio di reciprocità: “per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i (…) luoghi [sensibili] deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto”.

La posizione del Consiglio di Stato. In appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza 9701/2023 che qui si analizza ha ribaltato tale orientamento. Sostengono i giudici di Palazzo Spada, infatti, che il Regolamento individua una condizione ostativa rispetto alla nuova apertura di un centro scommesse o di una sala giochi, senza però esprimersi sul punto relativo all’apertura di altre attività commerciali (come una discoteca).

Il distanziometro, secondo il Collegio, è una “previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata”: a questo strumento deve, pertanto, riconoscersi “carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma”.

La lettura della norma regolamentare proposta dal Consiglio di Stato è che essa disciplina esclusivamente l’apertura ex novo di centri scommesse e spazi per il gioco senza disporre alcun vincolo rispetto all’autorizzazione di nuove attività commerciali (o di altra natura) riconducibili alla categoria dei cd. luoghi sensibili, laddove già legittimamente operino delle sale giochi (o spazi assimilati).

Tale lettura, sempre secondo il Collegio, trova conferma anche nel dato letterale dell’art. 4 della Legge regionale 57/2013 che altro non ha fatto se non disciplinare le ipotesi di “nuova apertura di centri di scommesse e spazi per il gioco, senza invece intervenire sui locali già esistenti al momento della sua entrata in vigore”.