La normativa e il caso. Il Consiglio Comunale di Riccione (Rn) ha approvato, con delibera 34/2018, il Regolamento delle Sale da gioco e, successivamente, la Giunta Comunale è intervenuta con la delibera 200/2018 per effettuare la Rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 831/2017.

Avverso questi atti e avverso i provvedimenti con cui il Comune di Riccione ha prima disposto la chiusura dell’attività, concedendo un termine semestrale, e poi, alla scadenza di questo, accertata la mancata ottemperanza, ha vietato la prosecuzione dell’attività stessa, la Sala Bingo interessata dai provvedimenti ha presentato ricorso.

L’istanza cautelare presentata è stata respinta, sia dal TAR Emilia-Romagna, ordinanza 238/2019, sia dal Consiglio di Stato, ordinanza 703/2020.

Sul ricorso, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato con la sentenza 258/2021 che qui si analizza.

Lo strumento utilizzato per la mappatura dei luoghi sensibili. Il Collegio per prima cosa respinge la censura di incompetenza sollevata dal ricorrente rispetto allo strumento utilizzato. Asseriva infatti la Sala Bingo che la Giunta Comunale fosse incompetente ad effettuare la mappatura dei luoghi sensibili, essendo invece ciò rientrante nelle prerogative del Consiglio Comunale, organo al quale sarebbe “attribuito il potere di adottare deliberazioni in materia di previsioni urbanistico-territoriali”.

Di diverso avviso è il Collegio che ricorda che “la citata deliberazione giuntale non costituisce atto pianificatorio di natura urbanistico-territoriale, vertendo essa, invece, sulla specifica materia della disciplina regionale della lotta alla ludopatia di cui alla L.R. Emilia – Romagna n. 5 del 2013”, che attribuisce l’individuazione e la mappatura dei luoghi sensibili alla Giunta.

Queste previsioni, peraltro, non devono soggiacere “al regime procedimentale del c.d. doppio binario (con fase di adozione e successiva fase di approvazione), quale previsto, invece, per gli atti pianificatori comunali in materia urbanistica”. In altri termini, l’operazione di mappatura dei luoghi sensibili che segue alla delibera regionale viene sganciata rispetto all’iter relativo alle previsioni urbanistiche.

L’individuazione dei luoghi sensibili nel provvedimento. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento comunale con cui l’attività è stata chiusa, previo termine di 6 mesi per procedere ad eventuale rilocalizzazione, sarebbe carente dell’individuazione dei luoghi sensibili che, in concreto, determinerebbero il provvedimento stesso.

Il TAR non accoglie questo motivo di ricorso: nel provvedimento sono indicati gli atti comunali in cui vengono espressamente individuati tutti i luoghi sensibili e, pertanto, la motivazione per relationem così riportata deve ritenersi sufficiente a fondare il provvedimento in esame.

Analogo ragionamento viene poi fatto rispetto alla questione del criterio utilizzato per il calcolo della distanza: il Regolamento comunale già individua il criterio in quello del percorso pedonale più breve e, dunque, il riferimento a questo atto è sufficiente ai fini della motivazione su questo punto.

L’effetto espulsivo. Il cuore dell’argomentazione della Sala Bingo è relativo all’asserito effetto espulsivo che il distanziometro, per come è stato configurato nel Comune di Riccione, determinerebbe rispetto alle attività del gioco lecito. Nel caso di specie, peraltro, la questione si arricchisce anche a causa dell’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha espresso diniego alla richiesta dell’esercente di spostare l’attività in altro Comune limitrofo a quello di Riccione: tale provvedimento non è stato oggetto di impugnazione.

Il TAR nel ricostruire la vicenda ha rilevato come “il provvedimento negativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per essere più efficacemente opposto agli enti territoriali parti resistenti nel presente giudizio a tale precisato, specifico scopo, avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente, in modo da consentire il contraddittorio processuale e il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale atto adottato da una delle parti in causa nel presente giudizio”.

A ciò si aggiunge il fatto che anche le richieste presentate dalla sala bingo al Comune affinché venissero indicate altre zone del territorio comunale idonee ad ospitare l’attività della ricorrente da trasferire sono rimaste senza risposta: anche in questa circostanza, il Collegio ritiene che la società “avrebbe dovuto non limitarsi a prendere atto del silenzio serbato dal Comune sull’atto di significazione, dovendo essa più efficacemente procedere con azione ex art. 117 Cod. proc. amm. [rubricato “ricorsi avverso il silenzio”], al fine di fare accertare, dal giudice amministrativo, l’eventuale illegittimità del silenzio serbato dal Comune su tale atto monitorio, in tal modo consentendo, anche in questo caso, sia il contraddittorio processuale sia il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale comportamento inerte del Comune”.

Tutte queste considerazioni evidenzierebbero un comportamento “meramente acquiescente” che, però, non concorre, a detta dei giudici, in alcun modo alla dimostrazione della sussistenza dell’effetto espulsivo nel territorio comunale.

A questo scopo, infine, non è nemmeno utile la consulenza tecnica presentata dalla sala bingo: da questa risultano, infatti, chiaramente delle zone periferiche in cui l’insediamento sarebbe possibile. A tal proposito il TAR ribadisce l’orientamento, già espresso nella sentenza 703/2020 secondo cui l’effetto espulsivo “non si determina, laddove risulti confermata l’esistenza di aree all’uopo idonee, anche se di superficie pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (nella causa citata l’area “libera” era di mq. 0,39 corrispondente allo 0,28% della superficie del territorio comunale)”.

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)