Premessa. La Regione Val d’Aosta, con la Legge regionale 10/2018, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del distanziometro, in particolare:

  • Modificando il criterio di misurazione della distanza dai luoghi sensibili, prevedendo che la distanza non sia più misurata in base al percorso pedonale più breve, come in precedenza, bensì in linea d’aria;
  • Anticipando al 1° giugno 2019 il termine per l’applicazione delle norme sulle distanze anche alle sale gioco già in esercizio (originariamente il limite era fissato al 15 luglio 2023).

Con ricorso al TAR, una società operante nel territorio regionale che si era vista rigettare la licenza per l’esercizio della sala giochi da parte della Questura, ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale: lamentava infatti che la nuova disciplina violasse gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.

Il TAR con la sentenza 40/2020 ha respinto il ricorso; anche in appello il Consiglio di Stato, con la sentenza 7042/2024 (che qui si analizza) ha confermato lo sesso esito.

Il distanziometro e la tutela della salute. I giudici di Palazzo Spada confermano la pronuncia di primo grado e, dunque, la normativa introdotta nel 2018 dal legislatore della Val d’Aosta con argomentazioni che prendono le mosse, anzitutto, dalla sentenza 27/2019 della Corte costituzionale. In essa, in particolare, si conferma che il settore del gioco interessa sia il profilo (di competenza statale) dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia quello (di competenza regionale) della tutela della salute.

In questo contesto, in particolare, il Collegio sottolinea che sono “alquanto ampi” i confini della discrezionalità che compete al legislatore regionale visto che è “in gioco la tutela della salute”. Pertanto, pur introducendo una normativa più restrittiva per gli operatori, viene ribadito che ciò è pienamente compatibile con le esigenze “di particolare spessore” perseguire dal legislatore. Viene valorizzata anche la circostanza che il legislatore, introducendo le modifiche in esame, abbia comunque “concesso un lasso temporale significativo, pari a sei mesi, per la riallocazione delle attività già in essere al fine di soddisfare la tangibile esigenza di dare continuità alle attività già in essere nel rispetto di criteri di equità e proporzionalità”.