Il Comune di Genova ha approvato nel 2013 un Regolamento sulle sale da gioco e giochi leciti  che disciplina il rilascio delle licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di tutti i giochi leciti, ivi incluse le c.d. “macchinette” che possono erogare anche vincite in denaro, collocate in locali pubblici (bar, edicole etc).

Obiettivo della normativa è quello di “garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica”, di limitare “le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili” e di prevenire il gioco patologico (art. 2).

Gli aspetti principali del Regolamento possono essere così riassunti.

  • Divieto del gioco d’azzardo: è vietata l’installazione d uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, a eccezione di apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale (artt. 4 e 5)
  • Luoghi sensibili”: è vietata l’attività delle agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o comunque esercizi commerciali dove vengono erogate delle vincite in denaro, se a distanza inferiore di 300 metri da istituti scolastici, universitaà, luoghi di culto, impianti sportivi e centri  frequentati principalmente da giovani,  strutture che operano  in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, anche per categorie protette, attrezzature balneari e spiagge, giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati. Inoltre, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca un incentivo al gioco, non devono risultare presenti nel raggio di 100 mt. sportelli bancari, postali o bancomat e agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento, oggetti preziosi (art. 7).
  • Autorizzazione comunale. E’ prevista un’apposita autorizzazione, a carattere temporaneo, in aggiunta a quella rilasciata dalla Questura. L’autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, come ad esempio sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità o mancato rispetto della normativa vigente (artt. 8-14 e 21-22).
  • Giochi leciti. E’ consentita l’installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici in cui i fattori abilità e intrattenimento siano preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e all’importo della vincita. Gli apparecchi devono avere il nulla osta dell’Agenzia delle dogane (art. 15). Gli apparecchi non possono essere installati fuori dell’esercizio commerciale (artt. 16 e 20).
  • Informazioni. Deve essere affisso il materiale informativo predisposto dalla ASL sui rischi correlati al gioco e sulla presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo. Deve essere anche esposta in modo visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco ed i valori relativi al costo della partita, regole del gioco e descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti di ciascun gioco;  sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche (artt. 9 e 17)
  • Orari. Sono previste limitazioni per l’apertura degli esercizi commerciali, con apertura non prima delle ore 09.00 antimeridiane e chiusura non oltre le ore 19.30. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica (art. 18).

Il Regolamento è stato oggetto di una serie di ricorsi da parte di società che gestiscono sale giochi che hanno, da un lato, contestato la legittimità costituzionale sia del Regolamento che della legge della Regione Liguria n. 17 del 2012; dall’altro, la legittimità di alcune specifiche disposizioni del Regolamento.

Il Tar Liguria ha parzialmente accolto tali ricorsi (sentenze n. 189 e 197 del 2014) sottolineando in primo luogo – in linea con gli indirizzi della Corte costituzionale e del Consiglio di stato- che le normative in questione rientrano pienamente nell’ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di tutela della salute e di politiche sociali, essendo volte a tutelare quelle “categorie sociali meno attrezzate economicamente e culturalmente a resistere alla tentazione di provare ad arricchirsi” tramite il gioco: pertanto, non sussiste alcuna invasione delle prerogative statali nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica e nell’applicazione dei principi della libera concorrenza.

Nel merito delle singole disposizioni, il Tar ha annullato le disposizioni che limitano in modo rigido gli orari di apertura degli esercizi commerciali (art. 18, comma 1 ed art. 20, comma 2), che non trovano copertura nella legge regionale né nelle disposizioni generali sui poteri del sindaco e del consiglio comunale.

Al contrario, il Tar ha affermato la legittimità delle disposizioni (artt. 8, 11, 19 e 21) che prevedono il rilascio di uno specifico titolo autorizzatorio comunale anche per gli esercizi già in possesso di autorizzazioni di pubblica sicurezza ex artt. 88 e 110 testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: la previsione di un’ulteriore controllo su tale attività – previsto dalla legge regionale – si giustifica proprio per le finalità di prevenzione sociale connesse all’attività di gioco a premi in denaro. Peraltro, in base al principio della irretroattività della legge, tale disposizione non si applica ai soggetti che avevano ottenuto la licenza prima dell’entrata in vigore della legge regionale.

Analogamente, il Tar giudica legittime anche le disposizioni che vietano le attività pubblicitarie o promozionali relative ai giochi leciti che prevedono vincite in denaro. E sono state giudicate conformi alle disposizioni della legge regionale anche le norme dell’art. 7 che individuano ulteriori “luoghi sensibili” presso i quali non è consentita l’apertura di sale gioco (e cioè stabilimenti balneari e giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati)e impongono il divieto di aprire agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT e di installare giochi con vincita in denaro nel raggio di 100 metri da “sportelli bancari, postali o bancomat” e da “agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi”. Nello stesso senso anche la sentenza del Tar del Lazio n. 279 del 2014.  Sulla normativa della regione Liguria vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5251 del 2014, con una ricostruzione anche della giurisprudenza comunitaria.

Su tale sentenza è stato presentato ricorso presso il Consiglio di Stato.

E’ opportuno segnalare la significativa evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia, alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale (vedi sentenza n. 220 del 2014), volta a legittimare il potere di ordinanza del Sindaco ex art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, anche con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico. In particolare, si ricordano  le sentenze del Tar Lombardia  che hanno giudicato legittima l’ordinanza del Sindaco di Lecco sulle limitazioni degli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale (sentenze n. 995 del 2015 e n. 704 del 2015). Nello stesso senso, anche le decisioni del Tar Liguria nei confronti dell’ordinanza emessa dal sindaco di Imperia (sentenza n. 362 del 2015) e del Tar Veneto con riferimento alla disciplina dettata dal comune di Verona (sentenza n. 290 del 2015). Vedi anche la sentenza del Tar Lombardia n. 293 del 2015 che, nel sottolineare l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dagli organismi competenti sulla rilevanza del fenomeno del gioco d’azzardo nel comune di Città di Treviglio, evidenzia comunque l’opportunità di una “ri-ponderazione comparativa periodica degli interessi in conflitto… (acquisendo) con cadenza annuale dall’A.S.L. i dati aggiornati sul fenomeno del gioco patologico”. Al contrario, è stata annullata l’ordinanza del Sindaco di Bresso, in quanto l’istruttoria sulle dimensioni del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale risultava carente e generica (sentenza n. 1237 del 2015).

Si segnala infine che il  Consiglio Comunale di Genova ha istituito nel febbraio 2012 una Consulta permanente sul gioco con premi in denaro (composto da rappresentanti del Comune, dei Municipi e delle associazioni delle associazioni presenti sul territorio), con il compito di studiare il fenomeno della ludopatia  e definire indirizzi e formulare proposte all’Amministrazione per il suo contrasto.

(giugno 2015)