Premessa. La Regione Piemonte, analogamente a quanto già deciso da molte altre Regioni, ha approvato una legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (legge n. 9 del 2016), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Piano di recupero e prevenzione. La Giunta deve predisporre un piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico che preveda al suo interno interventi per il recupero dei pazienti affetti da gap, attività di sensibilizzazione, programmi di formazione del personale delle sale gioco e del personale dei servizi sociali oltre che interventi di supporto alle amministrazioni locali (artt. 3 e 4).

Marchio “no slot”. L’assenza di macchinette costituisce requisito per accedere a contributi regionali (art. 4)

“Distanziometro”. E’ prevista una distanza minima di 300 metri (elevata a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti) degli esercizi commerciali rispetto ad una serie di “luoghi sensibili” (scuole, impianti sportivi, istituti religiosi, strutture ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie etc), con possibilità per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili con riferimento a per ragioni connesse alla tutela del territorio comunale, della sicurezza urbana, della viabilità locale, dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica. La normativa si applica progressivamente anche alle vecchie licenze: entro 18 mesi per chi ha installato slot machine, 3 o 5 anni per le sale gioco e sale scommesse (artt. 5 e 13).

Nel mese di dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato una modifica all’articolo 13, che regola i trasferimenti delle attività da gioco in caso di introduzione di nuovi luoghi sensibili. Si rivolge ad esercenti e titolari di sale le cui attività, all’epoca dell’entrata in vigore della legge 9/2016, erano in regola con il rispetto delle distanze, ma si trovano per “fatti sopravvenuti” – successiva edificazione o apertura di luogo sensibile a meno di 300 o 500 metri dalla propria attività – a non rispettare più il distanziometro. La modifica è rivolta anche a quelle attività che sono già state delocalizzate per rispettare la legge 9/2016, ma si trovano per i medesimi “fatti sopravvenuti” a non rispettare più il distanziometro. Per questi casi viene disposto un tempo di quattro anni per gli esercizi commerciali con slot machine e di otto anni per i titolari di sale gioco o di licenza per l’esercizio delle scommesse, a partire da quando il fatto si è verificato, per rimettersi in regola.

Limitazioni orarie. I comuni sono autorizzati a disciplinare una riduzione degli orari di apertura non inferiore a 3 ore giornaliere (art. 6).

Pubblicità. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse o all’installazione delle slot machine e la concessione di spazi pubblicitari da parte delle aziende del trasporto pubblico locale e regionale (art. 7).

Vigilanza e sanzioni. Sono previste sanzioni, differenziate per le diverse violazioni della disciplina, i cui proventi sono all’80 per cento destinati ai comuni, cui spetta l’attività di vigilanza (artt. 10 e 11).

Verifica periodica. E’ prevista una verifica periodica della concreta attuazione della legge e dei risultati ottenuti sulla base di apposite relazioni predisposte dalla Giunta