Premessa. La Regione Umbria ha approvato una legge per la riduzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico (L.R. 21/2014 e successive modifiche), di cui vengono qui analizzati gli aspetti principali.

La Regione (art. 3). Tra le altre attività, la Regione: istituisce un numero verde dedicato alle segnalazioni e alle richieste di aiuto; promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto e la realizzazione di campagne di informazione per la cittadinanza; effettua – in collaborazione con i Comuni – la rilevazione della presenza di sale da gioco, sale scommesse e locali con giochi con vincite in denaro; promuove la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi.

Marchio regionale (art. 4). È istituito il marchio regionale “No Slot” rilasciato agli esercizi dedicati all’intrattenimento che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco lecito. La Regione considera l’esposizione del marchio titolo di preferenza nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici.

Disposizioni in materia di IRAP (art. 5). A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, l’aliquota IRAP è ridotta dello 0,92% a favore degli esercizi che disinstallano gli apparecchi peri il gioco lecito entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione. Un aumento di pari percentuale è previsto per gli esercizi in cui risultano installati gli apparecchi.

Nuove aperture e “distanziometro” (art. 6). È vietata l’apertura di sale da gioco, sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri da una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani.

Comuni (artt. 6 e 6bis). I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili e disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco.

Formazione (art. 7). La Regione, d’intesa con ANCI Umbria, disciplina le modalità attraverso cui vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori e il personale delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco, precisandone contenuti, tempi, modalità e soggetti attuatori.

Sostegno ad associazioni e cooperative (art. 8). La Regione sostiene l’attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali che si occupano di problemi correlati al gioco, anche tramite la concessione di contributi per il finanziamento di progetti integrati con i servizi socio-sanitari territoriali o promossi dalla Regione stessa.

Controlli (art. 10). La Regione collabora con i competenti organi dello Stato e con le forze dell’ordine nel contrasto al gioco illegale, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo l’adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

Sanzioni (art. 11). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” comporta una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 15.000 euro e la cessazione dell’attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o la chiusura degli apparecchi per il gioco mediante sigilli. I proventi delle sanzioni sono introitati per il 70% dai Comuni e per il restante 30% sono utilizzati per implementare il Fondo regionale istituito per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.