Premessa. L’art. 5, comma 1, della Legge Regionale della Lombardia 8/2013 prevede il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del RD 773/1931 in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri rispetto a una serie di luoghi sensibili.
Il Comune di Baranzate (Milano), con un suo provvedimento del 2024, ha respinto l’istanza del titolare di un bar che mirava ad installare nel proprio locale un “corner scommesse”, richiamando l’applicazione del distanziometro regionale e citando anche l’art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole (che prevedono aree specifiche nel territorio per le attività di sale scommesse e gioco d’azzardo).
Il TAR Lombardia si è pronunciato con la sentenza 10/2026, accogliendo il ricorso del titolare del bar.
Il distanziometro regionale e le sale scommesse. Sostengono i giudici che, dalla lettura dell’art. 5, comma 1, della LR lombarda 8/2013, emerge che il distanziometro si applica alla “nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931” (ossia apparecchi AWP e VLT) e che, dunque, esso non vale per la differente attività di raccolta delle scommesse: “trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica”, prosegue il Collegio, “non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo”.
Le sale scommesse e l’utilità “ridotta” del distanziometro. Il TAR, nella parte motiva, dà atto dell’esistenza di due orientamenti in giurisprudenza in merito al distanziometro per le sale scommesse:
- Il primo orientamento ritiene che le scommesse, essendo giochi con carattere aleatorio che includono possibilità di vincite in denaro, presentino le medesime necessità di tutela dei soggetti deboli perseguite dalla legge regionale con riferimento agli apparecchi AWP e VLT (ad esempio, CDS 5327/2016, il cui orientamento è stato di recente richiamato anche in CDS 7099/2024 e CDS 10474/2024);
- Il secondo orientamento (accolto nella sentenza) ritiene che tra le due attività – gioco con apparecchio tipo slot e raccolta scommesse su eventi futuri – esista “una certa differenza di base”, per cui “la scelta di prevedere i limiti distanziometrici solo per le sale giochi, e non anche per le sale scommesse, viene ritenuta legittima, non travalicando in maniera apprezzabile i limiti della discrezionalità legislativa”.
Da questa seconda interpretazione, il TAR trae spunto per svolgere un’argomentazione più ampia: il distanziometro “per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale ‘gioco lecito’ (…) avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.
Il TAR riconosce che vi sono casi (cita, ad esempio, il Friuli-Venezia Giulia) in cui la Legge regionale prevede espressamente il distanziometro anche per le sale scommesse ma, nel caso in esame, si prende atto che il legislatore regionale ha ritenuto di non equiparare le ipotesi. Tanto basta al TAR, insieme alla non applicabilità nel caso di specie dell’art. 23 delle NTA del Piano delle Regole, per accogliere il ricorso.