La normativa. L’articolo 7, comma 2, della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, come modificato dalla legge regionale 17 giugno 2019, n. 21 introduce, come strumento di contrasto alla ludopatia, il distanziometro di 250 metri per le nuove autorizzazioni all’esercizio delle attività di gioco e scommesse da una serie di luoghi sensibili (tra cui gli istituti scolastici).

Il caso. Nel caso di cui alla sentenza 615/2021 del TAR per la Puglia – Sezione staccata di Lecce (che qui si analizza), il titolare di un punto scommesse, in possesso di licenza rilasciata dalla Questura nel novembre del 2019, impugna il successivo provvedimento questorile di annullamento in autotutela della suddetta licenza, notificato nell’aprile del 2020 per violazione della distanza minima di 250 metri da un istituto scolastico.

L’irrilevanza delle circostanze sopravvenute in tema di distanze. Il TAR accoglie il ricorso presentato dal punto scommesse: dalla ricostruzione complessiva della vicenda, infatti, emerge che nella fase in cui la licenza è stata in prima battuta rilasciata, la distanza di 250 metri appariva rispettata, in quanto la misurazione era stata effettuata a partire dall’ingresso secondario dell’istituto, e ciò in ragione dell’accertata impraticabilità in quel momento dell’ingresso principale (situato a una distanza inferiore a 250 metri).

Specificano i giudici che “non può (…) inficiare la validità della licenza amministrativa l’astratta possibilità di rispristinare l’utilizzo dell’ingresso principale”: questa evenienza costituirebbe semplicemente “una circostanza sopravvenuta al rilascio della licenza oggetto” da considerare irrilevante ai sensi del principio “tempus regit actum” (in questo senso, il TAR richiama anche la sentenza 5038/2020 del Consiglio di Stato per affermare che “la legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione”).

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)