Premessa. Il 17 maggio scorso, il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n.162 del 2018, ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di un bar, cui il Comune di Pordenone aveva ordinato la “disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio”, dopo sopralluoghi e precedenti inviti a “ristabilire una situazione di legalità”.
La legge del Friuli Venezia Giulia. Tale provvedimento è stato adottato in attuazione della legge regionale n. 1 del 2014 (e successive modificazioni “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”) ed in particolare dall’art. 6, che vieta l’istallazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito posti a distanza inferiore di 500 metri dai “luoghi sensibili”, misurati lungo la via pedonale più breve, tra cui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Nel caso in esame, l’istallazione di 8 nuovi apparecchi, in sostituzione dei precedenti dismessi, è avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge regionale, come documentato dai dati trasmessi il 22.02.2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste. Il pubblico esercizio è ubicato a soli 173,60 metri da una scuola elementare, classificata luogo sensibile ai sensi dell’art. 2, lett. b, dell’allegato A alla d.G.R. 5.12.2014, n. 2332.
La legittimità delle misure di contrasto della ludopatia. Il giudice amministrativo si sofferma sulle motivazioni della legge regionale, che si inseriscono in un quadro normativo, costituzionale e comunitario, volto a individuare nuovi strumenti di contrasto del gioco d’azzardo patologico. Al ta fine vengono richiamate diverse sentenze della Corte di Giustizia UE, che giustificano tali provvedimenti (“in assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione Europea, spetta al singolo Stato membro valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta”) e la sentenza n. 108 del 2017 della Corte Costituzionale, che conferma la legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 43 del 2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” dove viene specificatamente indicato che “la prossimità della sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi , al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”.
A confermare la legittimità delle scelte effettuate dal legislatore regionale viene fatto riferimento anche alle disposizioni riportate dalla Conferenza Stato Regioni che legittimano le azioni delle Regioni e Province autonome che “ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione”.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)