La normativa. Il Comune di Desio (MB), con le ordinanze 456 e 478 del 2018 (la seconda di mera rettifica di un errore materiale contenuto nella prima), ha disciplinato le fasce orarie di interruzione del gioco (nello specifico il gioco è interrotto dalle 9.30 alle 11.30, dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00). Le due ordinanze sono state adottate in seguito e in relazione all’approvazione del Regolamento Comunale per le sale da giochi e l’installazione di apparecchi da gioco datata 19.12.2011.
Il caso di specie. Avverso le limitazioni orarie ha presentato ricorso il titolare di un esercizio commerciale che, al suo interno, ospita anche tre apparecchi AWP. Il TAR per la Lombardia si è pronunciato con la sentenza 2522/2021 che qui si analizza.
L’istruttoria. Per prima cosa il TAR respinge la censura relativa all’asserita carenza di istruttoria presentata dal ricorrente: dai dati dell’ADM (aumento del 6% del numero dei giocatori nel territorio di Desio rispetto al 2015) e dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune si riscontra una “precisa contestualizzazione dell’ordinanza in relazione al territorio”; in ogni caso anche questo TAR aderisce all’orientamento giurisprudenziale che tende a considerare la ludopatia come un “fatto notorio”.
È interessante, inoltre, la circostanza che il TAR non consideri rilevanti le deduzioni del ricorrente consistenti in osservazioni del Sindacato dei totoricevitori sportivi anche alla luce “della evidente provenienza di parte del documento”.
Le limitazioni orarie. Il TAR ricorda, inoltre, che il potere sindacale in tema di limitazioni orarie del gioco deriva dall’art. 50, comma 7, del TUEL, anche in questo caso non discostandosi dalla giurisprudenza in materia.
Lo strumento delle limitazioni orarie, peraltro, viene dai giudici considerato come un “idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”, chiarendo che con ciò “non si tratta di introduzione di una sorta di ‘proibizionismo’, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.
(a cura di Marco De Pasquale)