L’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato una determinazione direttoriale (qui il testo) che interviene per estendere la rete di raccolta del gioco del lotto.
Premessa. A fondamento dell’impianto normativo che disciplina la rete di raccolta del Lotto in Italia si situa la Legge 724/1994 (art. 33) che prevede la possibilità per i tabaccai, titolari di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, di fare richiesta (ogni anno entro il 1° Marzo) per ottenere una concessione per la raccolta del Lotto.
La Legge specifica che, ai fini dell’accoglimento delle istanze, deve essere assicurato un incasso medio annuo (da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali) salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese.
Nel corso del tempo, inoltre, sono stati previsti meccanismi per rilasciare nuove concessioni per la raccolta del Lotto anche in deroga rispetto al limite dell’incasso medio annuo, purché vi fosse una distanza minima tra la rivendita richiedente e la ricevitoria più vicina (vd. ad esempio il Decreto MEF del 2007 che fissava questa distanza in 1.000 metri).
Sulla materia sono intervenuti Decreti MEF e Determinazioni ADM nel 2003, nel 2007, nel 2012, nel 2024.
Le novità di quest’anno. Con la Determinazione direttoriale del 2026, ADM interviene su quattro profili fondamentali:
- Rideterminare i vigenti limiti dell’incasso medio annuo: l’incasso medio annuo, a livello comunale, viene fissato a 110mila euro (nel 2012, ad esempio, era 224mila). Nelle premesse, ADM spiega che si è ritenuto necessario adeguare i limiti “all’attuale andamento del gioco del lotto” e alle “mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta”.
- Comuni sprovvisti (o con una sola) ricevitoria: si prescinde dai limiti di incasso e sono in ogni caso istituiti un punto o due punti di raccolta (a seconda se la popolazione residente è inferiore o superiore a 2.500 abitanti) nei Comuni sprovvisti di punto di raccolta del Lotto. Inoltre, nei Comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti nei quali opera una sola ricevitoria, viene istituita una seconda ricevitoria.
- Le distanze: ADM ritiene necessario “ridefinire le distanze minime per procedere alle assegnazioni in deroga nei Comuni nei quali non è raggiunto l’incasso medio annuo previsto”: la distanza viene così stabilita pari a 400 metri (nel 2012, ad esempio, era fissata a 1.000 metri nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti e a 400 metri nei Comuni superiori).
- Limiti minimi di raccolta: il limite minimo di raccolta sotto il quale si procede alla revoca della ricevitoria è fissato (indipendentemente dalla dimensione del Comune) a 11mila euro (nel 2012 il limite minimo oscillava tra 20mila e 26mila euro a seconda del numero di abitanti). Deve essere comunque garantita “la presenza di una o di due ricevitorie nei Comuni con popolazione rispettivamente inferiore o superiore a 2.500 abitanti”.