Premessa. La Regione Piemonte, con la Legge regionale 19/2021, ha sostituito la precedente Legge regionale 9/2016 in tema di “prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

Nel caso di specie, una società operante nel settore del gioco aveva prima presentato ricorso avverso il Comune di Acqui Terme e la Regione Piemonte, in relazione all’applicazione del distanziometro, e il TAR Piemonte, con la sentenza 1262/2018 lo aveva respinto.

Ritenendo sussistente il proprio interesse quantomeno a fini risarcitori, nonostante la successiva evoluzione normativa regionale, la società in esame ha presentato appello avverso la pronuncia di primo grado. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2864/2024 che qui si analizza ha respinto le doglianze dell’operatore.

Il distanziometro. La norma rilevante nel caso di specie è l’art. 5 della vecchia Legge regionale 9/2016, applicabile ratione temporis, che imponeva un distanziometro di 300 e di 500 metri (a seconda della dimensione del Comune) fissando un termine di adeguamento di 18 mesi per gli esercenti esercizi pubblici, di 3 anni per i titolari delle sale da gioco e di 5 anni per le autorizzazioni decorrenti dall’1.1.2014, sulla base del principio che tale normativa si dovesse applicare senza distinzione alle vecchie e alle nuove installazioni. Per le modifiche introdotte nel 2021 si veda, invece, questa scheda di sintesi.

Secondo il Consiglio di Stato, che respinge l’appello presentato, veniva assicurata con questa disposizione “una ragionevole e proporzionata tutela dell’affidamento degli operatori preesistenti mediante la previsione di un congruo periodo provvisorio con termini differenziati di adeguamento … idoneo a consentire agli interessati di adottare le proprie libere scelte imprenditoriale ai fini di una diversa dislocazione dei propri investimenti finanziari compatibile con le superiori esigenze di tutela della dignità e libertà della persona e della sicurezza, in linea con le previsioni dell’articolo 41 della Costituzione”.

Tale indirizzo trova fondamento anche nelle pronunce della Corte costituzionale secondo cui con misure di questo tipo il legislatore regionale intende “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite facili e, quindi, al rischio di cadere vittime del gioco d’azzardo, fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo dal comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcolismo”.

L’intesa. La validità del distanziometro regionale non è, da ultimo, inficiata neppure rispetto all’Intesa in Conferenza Unificata del 2017 che, anche sul punto concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la concentrazione e distribuzione territoriale degli stessi, precisava, in ogni caso, che le disposizioni di maggior tutela previste dalle Regioni avrebbero comunque continuato ad esplicare la loro efficacia.