Premessa. Il Comune di Cesena, con l’ordinanza sindacale 126734/483 del 16 dicembre 2016 ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 TULPS (cd. newslot), stabilendone la possibilità di accensione dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00, e lo spegnimento nelle altre fasce orarie.

Avverso tale ordinanza avevano presentato ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna alcuni esercenti. In primo grado il ricorso è stato respinto (TAR Bologna 475/2017). Giunti al grado di appello, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza 7078/2023, che ha nuovamente rigettato le doglianze degli operatori privati.

Le competenze e il principio di proporzionalità. I giudici del Consiglio di Stato ricordano, in primo luogo, come la normativa in materia di gioco d’azzardo, in particolare per quel che riguarda le conseguenze sociali dell’offerta su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, su cui è pacifica la competenza comunale ai sensi degli articoli 3 e 5 del TUEL.

La disciplina dei limiti orari al gioco viene definita, dai giudici di Palazzo Spada, come un vero e proprio crocevia di valori: da una parte, le esigenze dei privati (i gestori delle sale), che mirano alla massimizzazione dei loro profitti attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio; dall’altra, gli interessi pubblici e generali, relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e della salute pubblica.

Nel provvedimento sindacale non si rinviene, secondo il Consiglio di Stato, alcuna violazione del principio di proporzionalità avendo come fine, invece, il contrasto al “fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale”.

I giudici ritengono che vi sia stata una equilibrata ponderazione degli interessi in gioco, e che il provvedimento non abbia mortificato l’iniziativa economica dei soggetti coinvolti (“mediante la riduzione degli orari viene limitata l’offerta di gioco senza tuttavia sacrificare eccessivamente l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco, i quali possono usufruire di un’ampia fascia oraria per l’apertura al pubblico dell’esercizio”).

L’istruttoria. Corretta, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, l’attività istruttoria propedeutica all’ordinanza.

Il provvedimento sindacale si fonda, infatti, su una relazione scientifica dell’Azienda Sanitaria Locale della Romagna, che evidenzia una crescita (definita “preoccupante” dal Consiglio di Stato) del fenomeno del disturbo da gioco anche nel territorio comunale di Cesena.

Le limitazioni orarie per gli altri apparecchi. Infine, secondo il Consiglio di Stato non coglie nel segno nemmeno la censura dell’esercente che riteneva non giustificata una regolamentazione degli orari per i soli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS (cd. newslot) rispetto ad altre tipologie di gioco.

Dicono i giudici del Consiglio di Stato, infatti, che “non era onere dell’amministrazione dimostrare che gli apparecchi da gioco oggetto di regolamentazione oraria fossero più o meno pericolosi rispetto ad altri servizi di gioco, essendo circostanza notoria che gli apparecchi sul cui utilizzo incide l’atto impugnato concorrano in misure incisiva ad accrescere il diffondersi e l’acuirsi delle ludopatie”.