La normativa e il caso. Il Sindaco del Comune di Bastia Umbra (Pg), con l’ordinanza n. 110 del 31 Luglio 2017, ha introdotto nel territorio comunale delle limitazioni orarie per quel che concerne le sale giochi, le sale scommesse e gli apparecchi da gioco del tipo newslot e VLT: nello specifico, le sale possono rimanere aperte e gli apparecchi in funzione dalle ore 10 alle ore 23.
Avverso quest’ordinanza hanno sollevato ricorso due società operanti nel settore dell’installazione e noleggio di apparecchi da intrattenimento e una società che gestisce una sala giochi nel territorio comunale; il TAR per l’Umbria si è pronunciato con le sentenze 402/2021 e 413/2021 che qui si analizzano.
L’istruttoria. La prima censura che i ricorrenti muovono avverso l’ordinanza è relativa alla carenza di istruttoria: essi sostengono, infatti, che non vi sarebbe alcun riferimento alla realtà locale e che anche altre tipologie di gioco, diverse da quelle prese in esame nell’ordinanza, sarebbero responsabili del fenomeno della dipendenza da gioco.
Il TAR ricostruisce in altri termini la questione: è sufficiente, secondo i giudici, il riferimento ai rapporti epidemiologici relativi agli anni 2017/2018 utilizzati dalla U.S.L. Umbria, in cui emerge che nel territorio dell’Assiano (in cui il Comune in esame è ricompreso) il numero di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico è raddoppiato dal 2015 al 2018.
A ciò il Collegio aggiunge, attingendo anche alla giurisprudenza sul punto, che “nell’attuale momento storico in cui la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza” e che è ragionevole pensare che una parte dei fenomeni legati alla ludopatia rimanga in ombra (“cifra oscura”).
Per un approfondimento in merito alla giurisprudenza citata si veda questa scheda.
L’efficacia delle misure di limitazione oraria. A margine delle considerazioni sull’istruttoria, il TAR sottolinea che le misure introdotte dal Comune di Bastia Umbra devono considerarsi incisive e adeguate: infatti, dal 2017 (anno in cui l’ordinanza è stata emanata) al 2020 si è registrata una “significativa riduzione della giocata pro capite effettuata nel territorio del Comune di Bastia Umbria (passata dai 2121 € dell’anno 2017, ai 1646 € del 2018 e ai 1550 € del 2020), contrariamente a quanto avvenuto negli altri comuni limitrofi”.
Le altre tipologie di gioco. Il TAR, infine, respinge anche l’ulteriore motivo di censura presentato dai ricorrenti: questi sostenevano che l’ordinanza fosse viziata da manifesta illogicità ed irragionevolezza poiché non prescriveva misure di prevenzione e controllo anche rispetto alle altre forme di gioco (gratta e vinci, ecc) puramente aleatorie e anch’esse causa di dipendenza patologica.
Il TAR, nel rigettare questi argomenti, richiama la specificità della tipologia di giochi presi in esame nell’ordinanza (ossia gli apparecchi newslot e VLT), i quali “per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo – più di altre – a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata”.
Anche in questo caso il TAR attinge alla giurisprudenza sviluppatasi sul punto (TRGA Trento, 221/2013; TAR Lombardia, 706/2015 e 1570/2015; TAR Veneto 1081/2016). Per ulteriori approfondimenti si veda questa scheda.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)