La normativa e il caso. La Regione Siciliana ha introdotto, con la legge regionale 24/2020, la disciplina relativa ai giochi leciti: tra le misure previste anche il cd. distanziometro degli apparecchi da gioco da una serie di luoghi sensibili.

Nel caso di specie, una società operante nel settore dei giochi leciti ha presentato, circa un mese prima dell’entrata in vigore della legge regionale (e in assenza quindi dell’apposita normativa applicativa comunale), un’istanza alla Questura finalizzata al rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS per l’installazione di sistemi di gioco VLT e giochi leciti.

Tale procedimento, protrattosi oltre il suo termine di conclusione (fissato nel 1° Dicembre 2020), si è infine concluso il 31 Marzo 2021 con il rigetto dell’istanza per mancata osservanza dell’ordinanza sindacale, nel frattempo emanata (in ottemperanza alla legge 24/2020), con cui venivano determinati i luoghi sensibili comunali.

La società in esame ha sollevato ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania, che si è pronunciato con la sentenza 2565/2021 che qui si analizza.

Il termine di conclusione del procedimento. Il ricorrente, nella censura sollevata, lamenta che la Questura avrebbe respinto l’istanza presentata facendo leva su un’applicazione retroattiva della norma regionale e comunale: sarebbe rilevante, infatti, secondo questa interpretazione, la circostanza che al momento della presentazione dell’istanza, in base alla normativa vigente, non era prevista alcuna limitazione o disciplina sulle distanze, e che la stessa disciplina comunale (l’ordinanza del Sindaco) è stata approvata dopo il termine di conclusione del procedimento (fissato in 60 giorni dalla presentazione dell’istanza).

Il TAR respinge il ricorso, argomentando anzitutto a partire dalla qualificazione del termine di conclusione del procedimento. Sostengono i giudici, infatti, che “i termini di conclusione del procedimento amministrativo – salvo diversa previsione – devono ritenersi ordinatori”, cosicché “alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge”, circostanza che però non ricorre nel caso di specie.

La disciplina sulle distanze e la sopravvenienza di questa rispetto all’istanza. Dopo aver rilevato che l’atto in questione non deve essere considerato illegittimo in ragione della sua emanazione oltre il termine di conclusione del procedimento, i giudici si concentrano sull’applicazione della norma relativa alle distanze nel caso di specie.

La circostanza che la disciplina sul distanziometro non fosse presente nell’ordinamento al momento della presentazione dell’istanza (e, per quel che concerne l’ordinanza sindacale con cui sono stati definiti i luoghi sensibili comunali, nemmeno al momento in cui è spirato il termine di conclusione del procedimento) non rileva, secondo i giudici, ai fini della applicazione della normativa stessa al caso di specie.

Il TAR chiarisce, infatti, che “la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che l’Amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l’iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l’assetto ‘cristallizzato’ una volta per tutte alla data dell’atto che vi ha dato avvio”. Ne discende che “la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell’istanza”.

Per questi motivi, dunque, il TAR respinge il ricorso della società.

(a cura di Marco De Pasquale)