La normativa e il caso. Il Comune di Ginosa (TA), con delibera del Consiglio Comunale del 16.06.2017 n. 36, ha approvato il Regolamento comunale sale da gioco e giochi leciti, con cui sono state introdotte una serie di limitazioni al gioco.

Sollevato ricorso da una serie di operatori del settore del gioco, il TAR di Lecce si è pronunciato con la sentenza 1455/2022, con cui ha confermato la legittimità delle disposizioni impugnate.

La questione di legittimità costituzionale. In primo luogo, il TAR Lecce rileva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente rispetto all’art. 7 della Legge regionale 43/2013. Tale disposizione, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni in quanto la finalità primaria della normativa regionale è quella di tutela della salute, come già ribadito dalla Consulta nella sentenza 108/2017.

Le altre misure introdotte dal Regolamento. Il TAR Lecce conferma poi la legittimità di una serie di altre misure puntuali previste dal Regolamento.

Tra queste, in particolare:

  • Distanziometro esteso anche alle “attrezzature balneari e spiagge”, e ai “giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici”: previsione regolamentare legittima perché attuazione dell’art. 7 della Legge regionale 43/2013 e perché, secondo il Collegio, in tali luoghi è più facile imbattersi in persone attratte dal miraggio della “vincita facile”;
  • Divieto di ubicazione di sale gioco nel raggio di 300 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, e divieto di installazione, all’interno della sala da gioco, di tali sportelli: previsione regolamentare legittima perché mira ad impedire che la facile disponibilità di denaro contante costituisca incentivo al gioco, aggravando in tal modo il fenomeno della ludopatia;
  • Ubicazione dei locali esclusivamente al piano terra degli edifici (purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali): previsione regolamentare legittima perché mira ad impedire che l’attività di gioco venga resa più agevole da forme di anonimato, che si verificherebbero ove tale attività venisse consentita in luoghi sottratti al normale traffico pedonale;
  • Divieto di rilasciare concessioni di occupazione suolo pubblico al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio locale: previsione regolamentare legittima perché mira ad impedire che l’attività di gioco venga consentita anche all’aperto;
  • Oneri di comunicazione in caso di installazione, trasferimento e variazione di numero degli apparecchi da gioco: previsione regolamentare legittima perché mirano a evitare incontrollati fenomeni di diffusione dell’attività di gioco;
  • Previsione di sanzioni e/o limitazioni di efficacia alle autorizzazioni già rilasciate: legittimo perché lo scopo è quello di rendere immediatamente cogenti le previsioni regolamentari, in modo da impedire che, in difetto di sanzione, le stesse restino prive di efficacia precettiva, riducendosi a mere affermazioni di principio;
  • Divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco: previsione legittima perché mira a impedire la proliferazione e la diffusione delle attività di gioco.