Premessa. La Legge Provinciale 13/1992 della Provincia Autonoma di Bolzano, all’art. 5-bis, prevede che “Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione … per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri” da una serie di luoghi sensibili.

Nel caso di specie, alcuni punti di raccolta di scommesse su eventi sportivi ubicati a una distanza inferiore di 300 metri dai previsti luoghi sensibili sono stati oggetto di provvedimenti di chiusura, vista la violazione del distanziometro.

Sul punto, dopo che i ricorsi degli esercenti erano stati respinti in primo grado, si è ora pronunciato il Consiglio di Stato che, in riforma delle pronunce del TRGA di Bolzano, con le sentenze 791/2024, 792/2024 e 794/2024 (che qui si analizzano congiuntamente) ha accolto gli appelli.

Le sale scommesse e il distanziometro provinciale. L’art. 5-bis della LP 13/1992 prevede che il distanziometro di 300 metri si applichi in relazione all’esercizio “di sale da giochi e di attrazione”. Il cuore della vicenda, dunque, risiede nell’applicabilità o meno di tale norma anche alle sale autorizzate alla raccolta di scommesse su eventi sportivi.

I giudici del Consiglio di Stato, rifacendosi ad altre precedenti pronunce della stessa Sezione, ribadiscono in primo luogo come la disciplina provinciale sul distanziometro realizzi il bilanciamento dei valori costituzionali, considerato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la loro minore capillarità comporta una riduzione significativa del gioco in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali; si tratta, per il Collegio, di un “intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza”, circostanza avvalorata anche dalle C.T.U. disposte.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato ritiene che nel caso specifico, in ragione di un’esegesi tanto letterale quanto sistematica della norma in esame, il distanziometro non possa applicarsi anche alle sale scommesse. Infatti:

  • L’art. 5-bis è chiaro nel riferirsi alle sale da giochi e di attrazione e, trattandosi di norma eccezionale, non tollera interpretazioni estensive;
  • In diversi testi normativi, sale giochi e sale scommesse sono considerate diversamente (dallo stesso RD 773/1931 al decreto Balduzzi);
  • Gli effetti sulla salute sono differenti: per il Collegio, infatti, non è implausibile ritenere che gli apparecchi da gioco siano “i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”;
  • La differenza di utilità di limiti distanziali per le sale scommesse rispetto alle sale giochi, visto che, spiegano i giudici, “la raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line” e quindi il distanziometro rispetto alle sale scommesse “si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia”. Sul punto, però, si cfr. i dati del Libro blu ADM 2022 – Appendice, pp. 98-99.