Premessa. La Regione Calabria, analogamente a quanto già deciso da molte altre Regioni, ha approvato una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, contenuti negli articoli 16 e 54 della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018, e successive modificazioni (tra cui la legge regionale della Calabria n. 53 del 22 dicembre 2022), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco. La legge regionale della Calabria n. 53 del 22 dicembre 2022 (che è intervenuta sull’art. 16 della legge regionale 9/2018) ha modificato la disciplina delle limitazioni orarie al gioco. In particolare, è stato stabilito che “le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00”.

Nella precedente versione si prevedeva che i Comuni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, adottassero limitazioni temporali all’apertura delle sale da gioco, con una previsione non superiore alle 8 ore giornaliere e, in ogni caso, non oltre le ore 22,00. La disposizione valeva per le sale da gioco dedicate ai cosiddetti apparecchi da intrattenimento (Awp e Vlt), per le sale scommesse, per gli esercizi pubblici e commerciali, per i circoli privati e i locali pubblici o aperti al pubblico in cui erano presenti o accessibili forme di gioco d’azzardo. Per le tabaccherie che posseggono Awp la chiusura era prevista alle ore 20,00. Ulteriori limitazioni potevano, inoltre, essere disposte dal Sindaco, in caso di violazione della quiete pubblica negli orari previsti.

Distanze minime dai luoghi sensibili. È prevista una distanza minima di 300 metri (elevata a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti) degli esercizi commerciali rispetto ad una serie di “luoghi sensibili”: scuole, centri di formazione, luoghi di culto, ospedali, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, istituti di credito e sportelli bancomat, compro oro e stazioni ferroviarie. Escluse da queste limitazioni le tabaccherie, a condizione che gli apparecchi di gioco siano collocati “nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare” e non siano posti “in aree separate dall’area di vendita”. È data la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori “luoghi sensibili”. I titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge si devono adeguare a quanto previsto entro i 12 mesi successivi (diventati 24 con le modifiche della legge n.51 del 2018, prorogati a 48 mesi con la legge n.1 del 2020. Con ulteriore modifica normativa, il termine per adeguarsi è stato fissato al 31 dicembre 2022).

Con la legge regionale 53/2022 è stato modificato il comma 13 dell’art. 16 della legge regionale 9/2018, che ora prevede che le disposizioni relative al distanziometro “si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018” (data di entrata in vigore della legge regionale 9/2018).

Sanzioni. Il mancato rispetto delle limitazioni relative agli orari di apertura prevede sanzioni pecuniarie da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio di gioco. Le violazioni delle disposizioni relative alle distanze minime prevedono sanzioni da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio di gioco, fino alla chiusura con i sigilli degli stessi. Verso gli esercenti e i gestori che commettono tre violazioni in un arco temporale di 24 mesi, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi da gioco, anche se hanno pagato la relativa sanzione pecuniaria.

Piano integrato. La Regione si impegna a promuovere una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema del disturbo da gioco d’azzardo, nel limite delle risorse annuali stanziate per ciascuna regione dal Fondo per il GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) istituito presso il Ministero della Salute. La Regione nega il patrocinio ad eventi, manifestazioni, spettacoli che pubblicizzano il gioco d’azzardo e si impegna a stipulare analoghi protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli Enti locali.

Il marchio “No Slot”. All’interno del Piano integrato, la Regione si impegna entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, a diffondere il logo “No Slot”, rilasciato dai Comuni a quegli esercenti, ai gestori di circoli privati e luoghi pubblici che scelgono di non installare o disinstallare apparecchi da gioco. L’amministrazione regionale prevede anche l’istituzione di un Albo degli esercizi che aderiscono all’iniziativa. La rinuncia alle macchinette da gioco costituisce requisito essenziale per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni.

Formazione per gli esercenti. La Regione prevede interventi di formazione e aggiornamento destinate agli esercenti, obbligatori per proseguire o iniziare le attività. In caso di inosservanza, viene disposta la chiusura degli apparecchi da gioco fino all’assolvimento dell’obbligo formativo. Si applicano inoltre le sanzioni: fino a 1500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi da gioco, fino a 6.000 per i gestori e il personale operante nelle sale gioco e nelle sale scommesse.

Supporto ai Comuni nelle azioni legali. Vengono previsti inoltre “interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco”.

I “ticket redemption”. La legge regionale n.9 del 2018 vietava ai minori l’utilizzo dei cosiddetti ticket redemption, macchine da gioco che restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, usati per acquistare i premi presenti all’interno delle sale giochi. Tale disposizione è stata abrogata con le modifiche introdotte dalle legge n.51 del 28 dicembre 2018.

Pubblicità. Analogamente la legge regionale n.9 vietava ogni attività pubblicitaria relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gioco, sale scommesse e installazione di apparecchi, introducendo sanzioni dai 1.000 ai 5.000 euro. Tale disposizione è stata abrogata con le modifiche introdotte dalle legge n.51 del 28 dicembre 2018.

Vigilanza e risorse. I Comuni entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge devono inviare alla Regione gli atti adottati in attuazione della stessa. Il 20% degli introiti delle sanzioni somministrate da ciascun Comune viene versato alla Regione al fine di finanziare le iniziative del Piano integrato. Il restante 80% rimane assegnato dal Comune.

No Slot Day.  La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del “No slot day”, da celebrarsi ogni anno il 30 aprile.