In data 14 marzo 2018, il TAR del Piemonte, in linea con precedenti sentenze in materia, ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla società Empire Games s.r.l per l’annullamento dell’ordinanza n.38 del 6 marzo 2017 del Sindaco di Chieri che disciplina gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi per un massimo di otto ore, dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24, compresi i festivi.

Il Tar ricostruisce i numerosi provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la ludopatia come “patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro”, così definita dall’OMS (da ultimo l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, i cui contenuti peraltro non sono mai stati recepiti in un decreto ministeriale); vendono inoltre citate le sentenze n. 220 del 2014 e n. 108/2017 della Corte Costituzionale, che legittimano l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza del sindaco, ai sensi dell’art. 50 del TUEL, al fine di disciplinare gli orari di apertura degli esercizi dove si pratica il gioco d’azzardo.

Il giudice amministrativo si sofferma in particolare sull’operato della Regione Piemonte, che ha approvato la legge regionale n. 9 del 2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”; e sulla realtà regionale. caratterizzata da una forte propensione delle Amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare a livello locale un fenomeno di tale rilevanza e pericolosità a livello sociale e sanitario, in quanto i giochi leciti con vincita in denaro possono portare facilmente alla dipendenza patologica.

Nel caso specifico il Comune di Chieri, in applicazione dell’art. 6 della legge regionale del Piemonte, che appunto attribuisce ai comuni il compito di dettare limitazioni temporali, ha legittimamente disciplinato le fasce orarie di apertura delle sale giochi, e quelle di utilizzo degli apparecchi automatici, per finalità di contrasto del gioco patologico d’azzardo e quindi per esigenze di tutela della salute pubblica. Viene a tale proposto ricordato l’orientamento della giurisprudenza anche con riferimento alla ragionevolezza della disciplina oraria prevista ed il contemperamento tra gli interessi delle imprese del settore e la tutela dei soggetti potenzialmente a rischio di dipendenza da gioco (ad esempio la sentenza n.706 del 2015 del Tar Lombardia, le sentenze n. 1081 del 2016 e n. 434 del 2017 del TAR Veneto, la sentenza n. 2519 del 2016 del Consiglio di Stato).

Contestando le tesi del ricorrente, il Tar sottolinea che alla base dell’ordinanza vi è un’attenta valutazione della crescita del fenomeno della ludopatia nel territorio, come confermato dai dati forniti dalla ASL TO 5, vista anche la “cifra oscura” che li caratterizza nella sentenza, come. La sentenza giustifica la mancata raccolta di dati territoriali sul fenomeno da parte del Comune, in quanto attualmente il fenomeno è noto date le numerose iniziative di contrasto attivate in forma multilivello (europeo, nazionale e regionale).

Infine viene sottolineato che l’ordinanza del Comune di Chieri che non vuole eliminare il fenomeno dal suo territorio, ma mira solo a prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommesse e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.

 

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)