Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Veneto (n. del 2017), respingendo definitivamente il ricorso di un esercente cui il comune di Fontanelle (Treviso) aveva negato l’autorizzazione all’apertura di una sala giochi in quanto non rispettava la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla normativa regionale (legge n. 6 del 2015, art. 20; legge n. 30 del 2016, art. 54).

La normativa sul “distanziometro” della regione Veneto – a differenza di altre leggi regionali – si applica solo alle nuove licenze e non a quelle preesistenti (per approfondimenti leggi questa scheda). Nel caso in questione i giudici amministrativi sottolineano che l’autorizzazione rilasciata dalla Questura, che riguardava peraltro il solo profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza, era stata rilasciata a febbraio 2017, dopo cioè l’entrata di in vigore della legge regionale n. 30; inoltre tale autorizzazione non riguardava il gioco d’azzardo ma esclusivamente le attività di cui all’art. 86, comma 1, del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza.

Nelle motivazioni delle sentenze viene ribadita, alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la legittimità delle misure sulla collocazione delle sale da gioco ad una certa distanza dai luoghi ritenuti “sensibili” , adottate dalle Amministrazioni comunali per finalità di carattere socio – sanitario.