Premessa. Il Comune di Thiene (Vi), con l’ordinanza 4/2015, ha stabilito gli orari di esercizio delle sale giochi nel territorio comunale e, per ciò che qui più interessa, anche le relative sanzioni in caso di inosservanza di tali limiti orari. In particolare, lo stesso Comune ha irrogato, con altra ordinanza, la sanzione della chiusura di un’attività con apparecchi da gioco per tre giorni a causa di alcune violazioni.

La società in esame aveva presentato ricorso al TAR Veneto che, con la sentenza 841/2017, lo aveva respinto riconoscendo l’esistenza di una “adeguata copertura in una fonte di rango primario” del provvedimento sanzionatorio comunale.

Avverso tale pronuncia la società ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza CDS 10632/2023 (che qui si analizza) lo ha accolto, riformando dunque la sentenza di primo grado del Collegio veneto.

Le argomentazioni del CDS. Rileva il Consiglio di Stato che non vi sono dubbi circa il fatto che il Comune abbia “facoltà di regolare gli orari di apertura dei locali dove si trovano degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro” e che ciò, anzi, è ancora più opportuno “quando di tratta di fissare gli orari di apertura di esercizi che siano autorizzati a tenere al loro interno apparecchi che consentono vincite e che sono particolarmente ricercati da persone che sono esposte agli effetti della ludopatia”. È anche possibile, secondo il Collegio di Palazzo Spada, prevedere sanzioni per l’inosservanza di tali limiti orari ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL (Sanzioni amministrative).

Quel che però non si può fare, secondo i giudici, è disporre “sulla base di una semplice ordinanza del Sindaco anche la sanzione della sospensione dell’attività per un certo tempo”.

La legge 689/1981. In questo, il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Corte di Cassazione 19696/2022 in cui, a sua volta, si cita l’art. 1 della Legge 689/1981 (“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”), affermando che il relativo potere sanzionatorio ivi considerato “è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio” e che tale predeterminazione non può essere costituita da un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, un’ordinanza comunale, benché priva di riferimenti alle Legge 689/1981).

L’art. 10 del Tulps. Secondo il Consiglio di Stato “il provvedimento non può giustificarsi neanche ai sensi dell’art. 10 TULPS poiché le sanzioni nei confronti delle ordinanze di polizia ai sensi del r.d. 773/1931 possono essere irrogate solo dall’autorità che concedono tali autorizzazioni, nel caso di specie la Questura di Vicenza”.