Premessa. L’art. 5-bis, comma 2, della Legge Provinciale 13/1992 stabilisce, in tema di distanziometro, che oltre ai luoghi sensibili ex comma 1, con delibera della Giunta provinciale possano essere individuati “altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

La Giunta Provinciale di Bolzano, con le deliberazioni 341 e 1570 del 2012, ha individuato tali ulteriori luoghi sensibili in campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport pubblici e biblioteche pubbliche, nonché nei centri storici e nelle strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000, in quest’ultimo caso indipendentemente dal raggio di 300 metri previsto dal comma 1 dell’art. 5-bis della LP 13/1992.

In applicazione di queste previsioni normative, era stato emesso un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite VLT a un bar presente nel territorio comunale. Questi aveva presentato ricorso al TRGA Bolzano che, con sentenza 302/2016, lo aveva accolto riconoscendo la carenza di istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità delle delibere provinciali.

La Provincia di Bolzano ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza 202/2024, lo ha accolto, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità delle delibere provinciali.

Il distanziometro in Provincia di Bolzano e gli ulteriori luoghi sensibili. In primo luogo il Consiglio di Stato accoglie le argomentazioni della Provincia quando essa sostiene che, al di là degli ulteriori luoghi sensibili stabiliti con le deliberazioni di Giunta, il provvedimento di decadenza nel caso specifico era comunque fondato sull’applicazione della Legge Provinciale, considerato che il bar non rispettava le distanze prescritte dai luoghi sensibili di cui al comma 1 dell’art. 5-bis della LP 13/1992.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che “la selezione dei centri storici e delle strade molto frequentate dai pedoni nelle città con popolazione superiore a 15.000 abitanti quali siti sensibili indipendentemente da un raggio di 300 metri” effettuata dalla Giunta provinciale costituisca “un’individuazione puntuale che rientra nel solco della norma” e un corretto esercizio della propria discrezionalità da parte della Giunta stessa.

Il distanziometro e l’efficacia preventiva. Anche l’art. 5-bis della Legge Provinciale rientra, secondo il Consiglio di Stato, nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa e rispetta l’art. 41, comma 2, della Costituzione.

Riprendendo la sentenza CDS 1618/2019, i giudici ritengono infatti assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comporti una riduzione significativa del gioco in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali. L’introduzione del distanziometro, cioè, va ritenuto “un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale [è] interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, port[a] linearmente allo sviluppo di una dipendenza”. In questo senso, quindi, “alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita (…) un’efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia”.