Premessa. Il TAR Emilia-Romagna – Sezione di Bologna ha esaminato in una serie di sentenze (che qui si analizzano congiuntamente) le discipline di diversi Comuni in tema di distanze delle attività di gioco dai luoghi sensibili.

Nello specifico si tratta delle seguenti pronunce (tutte di rigetto dei ricorsi degli operatori del gioco):

  • sentenza 798/2022 (distanziometro nel Comune di Cesenatico),
  • sentenze 800/2022 e 801/2022 (distanziometro nel Comune di San Lazzaro di Savena),
  • sentenza 802/2022 (distanziometro nel Comune di Ravenna),
  • sentenza 803/2022 (distanziometro nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna),
  • sentenza 808/2022 (distanziometro nel Comune di Imola).

Il carattere non retroattivo del distanziometro. In primo luogo, il TAR rileva come siano infondate le censure relative al carattere asseritamente retroattivo del distanziometro. Argomentano i giudici che l’esistenza di un’autorizzazione pregressa non può giustificare una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quali che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale.

Questo perché, se così non fosse, “oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela”, si determinerebbe nel settore, attraverso il contingentamento o comunque la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime.

La lettura del distanziometro che viene offerta dai giudici amministrativi valorizza la considerazione che le attività di gioco non vengono vietate, bensì più semplicemente assoggettate a nuovi presupposti per il suo esercizio, prevedendo una dislocazione dei locali da gioco a fini di prevenzione delle ludopatie (TAR Bologna 808/2022).

Il periodo transitorio per la rilocalizzazione. Un punto che i giudici sottolineano particolarmente è quello relativo all’introduzione normativa di un periodo transitorio che consenta agli operatori di rilocalizzare le attività di gioco in zone non comprese nella mappatura.

Si tratta, a detta del TAR, di una misura idonea a tutelare gli investimenti effettuati dagli operatori economici già in esercizio al momento di entrata in vigore della norma, quale strumento di contemperamento degli interessi commerciali con le esigenze di tutela della salute.

Le competenze comunali. Nessun dubbio, per i giudici, rispetto alla considerazione che il percorso seguito a livello comunale per l’applicazione del distanziometro discenda direttamente dalla legge regionale emiliano-romagnola e costituisca per i comuni un’attività del tutto consequenziale e vincolata.

In primo luogo, ricorda il TAR, “la Corte Costituzionale (sentenza 11 maggio 2017, n. 108) ha ricondotto la disciplina in tema di distanze delle sale gioco dai luoghi sensibili alla materia della tutela della salute e non a quella del governo del territorio”.

Il divieto è da intendersi come “immediatamente efficace e non necessita di alcun recepimento di natura urbanistica ma solo della mappatura circa l’ascrivibilità o meno di un determinato sito a luogo sensibile ed al calcolo della distanza dalle sale gioco/scommessa (…) alla stregua di accertamento di tipo tecnico del tutto vincolato”.

L’effetto espulsivo. I giudici del TAR di Bologna, chiamati ad esprimersi sull’asserito effetto espulsivo che l’applicazione del distanziometro avrebbe determinato nei Comuni esaminati, enucleano una serie di indicazioni utili:

  • Non è sufficiente, a livello probatorio, per parte ricorrente (l’esercente) produrre una perizia fondata solo sull’interpello di agenzie immobiliari: il TAR ha giudicato tale documentazione come generica ed assertiva;
  • La Consulenza Tecnica d’Ufficio, richiesta da parte ricorrente per l’accertamento del denunciato effetto espulsivo, può essere disposta solo in presenza (quantomeno) di un principio di prova, mentre va rigettata se viene chiesta con la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

In linea generale, confermano i giudici che se la perizia non esclude in assoluto l’esistenza di aree idonee alla ricollocazione, ma fa invece emergere zone, anche esigue, in cui appare possibile l’insediamento dell’attività, ciò consente di escludere l’effetto espulsivo.

Dunque, la difficoltà di reperimento di locali commerciali liberi appare del tutto irrilevante, “trattandosi di conseguenza non imputabile alla misura restrittiva in contestazione e dunque di una barriera all’ingresso discendente dalla normativa regionale, ma piuttosto di impedimento meramente fattuale dipendente dallo stato di fatto dei luoghi” (CDS 8298/2019).

Pertanto, così impostato il ragionamento, per il TAR si deve ritenere che “le disposizioni sui limiti distanziali realizzino un proporzionale contemperamento tra i principi europei in tema di libertà di stabilimento e l’interesse generale al contrasto della ludopatia quale motivo imperativo di interesse generale” (TAR Bologna 808/2022).

I luoghi sensibili. Nella sentenza 802/2022 (relativa al distanziometro nel Comune di Ravenna) il TAR si esprime anche sulla riconducibilità delle sale cinematografiche nel novero dei luoghi sensibili.

Dicono i giudici, infatti, confermando la legittimità della scelta del Comune di Ravenna di includerle nell’elenco, che “una sala cinematografica appare luogo notoriamente frequentato da giovani ed anziani e dunque per definizione sensibile” secondo la normativa regionale che vi ricomprende i “luoghi di aggregazione giovanile”.