La normativa. Il Comune di Piacenza, in attuazione delle disposizioni sul distanziometro contenute nella legge regionale sul gioco dell’Emilia-Romagna 5/2013 e nella Delibera di Giunta regionale 831/2017, ha approvato, con la delibera di Giunta comunale 435/2017, la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale, dando anche “mandato agli uffici comunali di procedere, nei successivi sei mesi, all’individuazione e alla relativa comunicazione dell’adozione dei provvedimenti di chiusura ai titolari delle sale da gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio”.

L’impianto normativo regionale applicativo del distanziometro prevede, inoltre, anche la possibilità per gli esercizi interessati di usufruire di proroghe semestrali per procedere alla rilocalizzazione delle attività in altre zone non rientranti nel divieto.

Il caso. Nel caso di specie, affrontato dal TAR per l’Emilia-Romagna – sezione staccata di Parma nella sentenza 263/2021 (che qui si analizza), la società ricorrente (titolare di autorizzazione per la raccolta del gioco) si è vista recapitare dal Comune di Piacenza – Servizio Sviluppo Economico una nota-provvedimento in cui si segnalava l’ubicazione a meno di 500 metri dei locali da un luogo sensibile (una scuola primaria), prospettando che, in caso di mancata chiusura della sala nella sede in oggetto, “l’Amministrazione competente provvederà adottando provvedimento di chiusura”.

La legittimità delle misure restrittive del gioco. Per prima cosa il TAR si esprime in merito alla legittimità delle misure che prevedono il distanziometro. Ricordano i giudici, infatti, che le disposizioni che introducono queste restrizioni trovano “un solido ancoraggio nella uniforme giurisprudenza amministrativa per cui si riconosce un cogente dovere in capo alle autonomie di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati alla tutela della salute” (richiamando CDS 4509/2019 e 4199/2018).

Sul piano del contemperamento degli interessi in gioco si ricorda, inoltre, come la Corte costituzionale (sentenze 108/2017 e 27/2019) abbia affermato che “il principio-valore della libertà di mercato – e la connessa tutela di posizioni di legittima aspettativa a fronte di attività già avviate – può essere ragionevolmente compressa per il contrasto alla ludopatia” risultando “prevalenti, sugli aspetti di ordine pubblico e sicurezza e di tutela delle iniziative imprenditoriali, le finalità di carattere socio-sanitario” che tali disposizioni implementano.

Il Comune di Piacenza, nel caso di specie, si è limitato a dare attuazione, con i provvedimenti oggetto di impugnazione, alla normativa regionale.

Gli effetti lesivi della nota-provvedimento del Comune di Piacenza. Le altre censure sollevate dal ricorrente, che lamentava il mancato rispetto delle tempistiche da parte del Comune di Piacenza e il prodursi di un effetto espulsivo sul territorio comunale (tema su cui, per inciso, il TAR Parma in un altro caso, sempre relativo al Comune di Piacenza, ha recentemente disposto approfondimenti istruttori), non vengono prese in esame dai giudici.

La nota-provvedimento non costituisce provvedimento di chiusura: il relativo potere non è quindi stato esercitato e, in proposito, il TAR ricorda come in nessun caso il giudice possa pronunciarsi in merito a poteri non ancora esercitati.

In ogni caso, rileva il Collegio, dai provvedimenti impugnati emerge comunque “la coerente applicazione dei canoni operativi delineati dalla citata delibera di giunta regionale 831/2017” e “l’assenza dei censurati profili di deficit/incongruenza di istruttoria e di insufficienza dell’apparato motivazionale”.

(a cura di Marco De Pasquale)