La normativa. L’articolo 4 della legge regionale 57/2013 della Toscana introduce, ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, lo strumento del distanziometro (500 metri); al comma 3 di questo articolo, inoltre, si aggiunge che “i comuni possono individuare altri luoghi sensibili (…) tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.
Il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 26/11/2018 dall’Unione Valdera (Unione di Comuni della Toscana), fondandosi proprio sull’articolo 4, comma 3 della legge regionale, individua all’articolo 8, comma 4, ulteriori luoghi sensibili e, tra questi, i giardini pubblici e le strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Il caso. Una società operante nel settore del gioco lecito si è vista respingere dalla Questura di Pisa l’istanza presentata per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse nel Comune di Casciana Lari (parte dell’Unione Valdera) perché i locali sarebbero posti ad una distanza inferiore a 500 metri da un giardino pubblico e da un B&B. Il diniego della Questura è stato impugnato dinanzi al TAR per la Toscana che, pronunciandosi con la sentenza 347/2020, ha respinto il ricorso della sala scommesse, concentrandosi in particolare sull’accertato mancato rispetto della distanza dai giardini pubblici (e ritenendo così assorbita la censura riferita alle strutture ricettive).
Avverso la decisione del TAR, la società ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato che si è pronunciato con la sentenza 2582/2021.
I giardini pubblici come luogo sensibile. La società ricorrente aveva sostenuto che l’introduzione dei giardini pubblici nell’elenco conduceva a una eccessiva dilatazione delle aree sensibili, limitando in modo sproporzionato l’attività economica del gioco lecito, anche perché i giardini pubblici sono frequentati da una collettività indifferenziata di persone, e non solo da giovani e anziani; inoltre, riteneva non integrati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 57/2013 per l’ampliamento dell’elenco dei luoghi sensibili.
Il Consiglio di Stato respinge questa censura, confermando l’indirizzo del TAR rispetto alla correttezza dell’inserimento dei giardini pubblici nel novero dei luoghi sensibili. Ciò, in particolare, perché i giudici valorizzano la frequentazione, ritenuta notoria, di questi spazi soprattutto da giovani e anziani, ossia proprio quelle categorie più fragili e pertanto “meritevoli della massima protezione secondo un principio di massima cautela da applicarsi in questa materia”.
Sul punto dei requisiti, inoltre, già si era espresso il TAR nella sentenza 347/2020, individuando nella sicurezza urbana l’esigenza sottesa all’ampliamento dei luoghi sensibili contenuto nel Regolamento.
L’insussistenza della distinzione tra verde pubblico e giardino pubblico. La sala scommesse, in un ulteriore motivo di ricorso, sosteneva che il luogo sensibile in esame non dovesse essere considerato come giardino pubblico a tutti gli effetti, essendo uno spazio non recintato, privo di attrezzature particolari e in buona sostanza del tutto anonimo. Per questo motivo, il ricorrente propone la qualificazione dell’area nei termini di “verde pubblico”.
Il Consiglio di Stato respinge anche questa censura: giudica “speciosa” la distinzione tra verde pubblico e giardino pubblico e, soprattutto, pone l’accento sulla circostanza che l’area in esame, indipendentemente dal suo stato, è effettivamente frequentata da giovani e anziani, da tutelare per i motivi illustrati, e quindi è per questo correttamente inserita nell’elenco dei luoghi sensibili.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)