Premessa. La Regione Puglia, con la Legge regionale 43/2013 e successive modifiche, ha introdotto il distanziometro regionale per le nuove aperture di sale giochi di 250 metri da una serie di luoghi sensibili, tra cui le biblioteche pubbliche.

In applicazione di tali disposizioni, la Questura di Bari ha negato la licenza ex art. 88 TULPS a un esercente che intendeva aprire una sala giochi, in base al mancato rispetto della distanza minima da un centro polifunzionale denominato “Biblioteca dei Ragazzi”, sito all’interno di un parco.

L’operatore ha presentato ricorso. Il TAR Puglia lo ha respinto con la sentenza 966/2023 che qui si analizza.

I codici ATECO. L’argomentazione fondamentale del ricorrente ruotava intorno alla considerazione che il Codice Ateco del gestore del servizio “Biblioteca dei Ragazzi” non menziona espressamente il servizio di attività di biblioteche ad archivi.

Secondo il TAR, ciò “non è in alcun modo dirimente ai fini della qualificazione del luogo quale sensibile”. Spiegano i giudici, infatti, che “il codice ATECO ha principalmente finalità statistiche, non potendo assolvere la funzione di delimitazione delle attività che un’impresa può legittimamente intraprendere”. Ciò è anche avvalorato da una recentissima pronuncia del CDS in tema di gare d’appalto (CDS 4530/2023).

Sulle altre contestazioni. Il TAR respinge anche gli altri punti sollevati da parte ricorrente.

  • Sulla misurazione della distanza, viene ricordato come gli atti di accertamento realizzati dalla Polizia Locale facciano fede riguardo il loro contenuto fino a querela di falso (che non è stata presentata). Nel caso di specie, comunque, la verificazione tecnica in giudizio ha confermato le risultanze della Polizia Locale.
  • Sulla asserita disparità di trattamento con altri esercizi, il TAR ricorda, sempre in termini generali, che in ambito amministrativo “un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole”. Questo perché “la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione”.