Premessa. Con la Legge Regionale della Toscana 57/2013 (art. 4), vengono individuati i luoghi sensibili rispetto ai quali si applica il distanziometro di 500 metri per l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, e per la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito. Tra i luoghi elencati, in particolare, vi rientrano tra gli altri anche: gli istituti scolastici di qualsiasi grado (ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32); gli istituti di credito e sportelli bancomat; gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
Nel caso di specie, è stata rigettata l’istanza presentata per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’installazione di apparecchi VLT a causa di plurime violazioni, secondo Questura e Polizia Municipale, del distanziometro.
Avverso il provvedimento di diniego, l’esercente ha presentato ricorso al TAR Toscana che, con la sentenza 306/2025, lo ha respinto.
I centri di formazione professionale. Tra le plurime violazioni del distanziometro contestate da Questura e Polizia Municipale, rientra anche quella relativa ad un istituto di formazione gestito da una società privata. Si tratta, in particolare, di una “società che gestisce ed organizza interventi formativi rivolti a diversi tipi di utenti, inclusa l’organizzazione di tirocini e stage formativi”, inserita, precisa ancora il TAR, “nel sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gestito dalla Regione”, con l’obiettivo di “fornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell’istruzione scolastica statale e paritaria, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”.
Con queste caratteristiche, confrontando anche il dettato della “TU della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” (LR 32/2002), tale centro deve essere ricompreso, secondo il TAR, nell’elenco dei luoghi sensibili: specificano i giudici, infatti, che una “diversa lettura porterebbe a discriminare tra luoghi (ad esempio istituti scolastici pubblici e parificati e scuole di formazione professionale) aventi le medesime caratteristiche di funzione e utenza”.
Le agenzie di pegno. Un’altra violazione concerne un’agenzia che il TAR Toscana accerta svolgere non solo attività di consulenza finanziaria, ma anche di credito su pegno. Spiega il TAR che tali agenzie “erogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili”. Il credito su pegno, dunque, argomentano ancora i giudici, “si caratterizza dalla semplicità della richiesta e dalla velocità di erogazione del prestito, che avviene di norma senza necessità di alcuna indagine patrimoniale sul cliente”.
Secondo il Collegio, l’inserimento tra i luoghi sensibili degli “istituti di credito e sportelli bancomat” e degli “esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati” si motiva in base alla ragione di voler “disincentivare il ricorso al gioco da parte di soggetti che possano disporre mediante tali mezzi di facile e pronta liquidità”.
Conclude il TAR, pertanto, che escludere le agenzie di pegno “dal novero dei luoghi sensibili significherebbe tradire palesemente spirito e lettera” del distanziometro regionale.
Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso, confermando l’applicazione del distanziometro nel caso di specie. Viene infine rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno.