La normativa e il caso. Il comma 2 bis dell’art. 6 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 5/2013, nel dettare le regole relative al distanziometro, afferma che la il calcolo della distanza deve avvenire secondo il percorso pedonale più breve.

Nel caso trattato dalla sentenza 242/2022 del TAR Emilia-Romagna, oggetto del contendere tra l’Unione dei Comuni di Sorbara e una titolare di una sala giochi, che si è vista recapitare un provvedimento di chiusura entro dieci giorni dell’attività per violazione della distanza rispetto ad un luogo sensibile, è proprio il criterio di calcolo.

La ricorrente, infatti, ha contestato la misurazione effettuata dal Comune, perché questa era stata effettuata considerando l’attraversamento di un parcheggio non secondo il percorso pedonale perimetrale ivi tracciato (più lungo), bensì secondo un tragitto più breve ma non rispettoso del Codice della Strada. La differenza tra le due modalità di calcolo era rilevante rispetto alla soglia dei 500 metri.

Il percorso pedonale più breve e il Codice della Strada. Il TAR, dopo aver accolto la richiesta di sospensiva dell’esercente (ordinanza cautelare 414/2021) ha anche ritenuto fondato nel merito il ricorso.

Argomentano i giudici che il legislatore frequentemente fa ricorso al criterio del percorso pedonale più breve (in tema di tabacchi o di farmacie, ad esempio) e, nella connessa giurisprudenza sul punto (es. TAR Lazio 5374/2021), ha chiarito che si deve “tener conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare detta misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso”.

Riconosce il TAR che l’art. 190 del Codice della Strada, che pone ai pedoni un divieto relativo di attraversamento fuori dai percorsi tracciati se ve ne sono di fruibili, effettivamente non menziona le aree adibite a parcheggio; tuttavia, secondo una interpretazione logico sistematica, si deve ritenere esteso anche ad esse poiché si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto.

Conclude il Collegio, dunque, che nel calcolo della distanza occorre “tener conto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni evincibili dal Codice della Strada oltre che dalle comuni regole di prudenza esigibili” e che, pertanto, la misurazione deve ad esse attenersi, evitando abbreviazioni dei percorsi pedonali ove sia invece possibile seguire il tracciato a questi riservato.

Per un orientamento diverso sul punto si vedano le sentenze 29/2022 e 30/2022 del TAR Emilia-Romagna – sezione staccata di Parma.

(a cura di Marco De Pasquale)