Legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco)

Art. 3 (Norme in materia di esercizio del gioco lecito)

  1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
  1. L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
  1. L’autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
  2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

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Legge regionale Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30 (Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)

Art. 4 (Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di GAP)

  1. Le ASL e i Comuni associati in ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a: a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco; b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco; c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti; d) attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 6 (Apertura ed esercizio dell’attività)

  1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
  2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
  3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
  6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 5.
  7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
  8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
  9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
  10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Legge regionale Campania 7 agosto 2014 n. 16 (collegato a legge di stabilità per il 2015)

Art. 1, comma 201.

Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

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Legge regionale  Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche delle patologie correlate)

Art. 6 (Apertura ed esercizio dell’attività)

    1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
    2. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito dalla legge n. 189 del 2012 , previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis.

    2 bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

    2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

    1. a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
    2. b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
    3. c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

    2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

    1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

    3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all’articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

    3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.

    3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.

    3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l’edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 14, commi 2 e 4, dall’articolo 15, commi 2 e 3, dall’articolo 16 e dall’articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ).

    1. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.
    2. All’interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell’ambito del piano integrato di cui all’articolo 2.
    3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 giorni.
    4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all’articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
    5. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all’articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del piano stesso.

    8 bis. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).

    8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis.

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Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)

Art. 6 (Competenze dei Comuni)

  1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, non è consentito l’insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.
  2. La deliberazione di cui al comma 1è adottata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
  3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
  5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende per i servizi sanitari, mediante l’attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la prevenzione e il contrasto al GAP.
  6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali.
  7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all’articolo 5, comma 3.
  8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012 .
  9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.

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Legge regionale Lazio 5 Agosto 2013, n. 5  (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)

Art. 4 (Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)

  1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.
  2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

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Legge regionale Liguria 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco)

Art. 2 (Giochi leciti)

  1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  3. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

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Legge regionale Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico)

Art. 5 (Competenze dei comuni e altre disposizioni)

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

  1. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  2. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  3. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  4. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi ‘No Slot’ di cui all’articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
  5. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012.

6 bis. Su ogni apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi.

  1. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

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Legge regionale Molise 17 dicembre 2016, n.20 (Disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico)

Art. 5 (Ubicazione delle sale da gioco e agevolazioni comunali)

  1. È fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore ai 500 metri da aree reputate “sensibili”.
    2. Per “aree sensibili” si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; i centri di aggregazione sociale o giovanile; le strutture a carattere culturale, ricreativo o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e le stazioni ferroviarie o terminal bus.
    3. I Comuni possono individuare altre aree sensibili ove estendere gli effetti della presente legge.
    4. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercenti di pubblici esercizi e per i gestori di circoli privati o di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
    5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco d’azzardo lecito.

Art. 6 (Limitazioni all’esercizio del gioco)

  1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, possono disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.
    2. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco, di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931.
    3. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 90 per cento, e la Regione, nella misura del 10 per cento.
    4. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all’attuazione del programma triennale di cui all’articolo 1.

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Legge regionale Piemonte 2 maggio 2016 n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)

Art. 5 (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

 

Art. 6. (Limitazioni all’esercizio del gioco)

1.I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lett d)

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Legge regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)

Art. 3 (Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP)

  1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a: campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco; iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco; iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti; attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare

Art. 7 (Apertura ed esercizio dell’attività)

  1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
  2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
  3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
  6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6.
  7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
  8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
  9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
  10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 e successive modifiche (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico)

Art. 4 (Distanze minime)

  1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
  2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
  3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
  6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall’articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.
  7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6 ”.

Art. 13 (Controllo)

  1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro.

Art. 14 (Sanzioni)

  1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all’accertamento della violazione.

1 ter. L’inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l’apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.

  1. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 e 1 bis, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.
  2. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, commi 1 e 2 sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.

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Legge provinciale Trentino 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

Art. 5 (Collocazione degli apparecchi da gioco)

  1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.
  2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l’inquinamento acustico.
  3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell’apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l’articolo 10, comma 1.
  4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma.
  5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

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Legge provinciale Alto Adige 14 dicembre 1988, n. 581 (Norme in materia di esercizi pubblici)

Art. 11 (Giochi leciti)    

(1)  Fermo restando quanto disposto all’articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

(1/bis)  Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.

(1/ter)  Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis.

(2)  L’organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.

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Legge regionale Umbria 21 novembre 2014 , n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico)

Art. 6 (Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità)

  1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d’azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani.
  2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l’ articolo 7 , commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012.

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Legge regionale Val d’Aosta 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)

Art. 4 (Prevenzione del vizio del gioco d’azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso)

  1. E’ vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.
  2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  3. I Comuni possono inoltre disciplinare l’orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.
  4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.
  5. E’ vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera cbis), del r.d. 773/1931.
  6. L’Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d’azzardo lecito.
  7. L’esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto all’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.
  8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

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Legge regionale Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità per il 2015)

Art. 20 – Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP).

  1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
  2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo; b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.
  3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare – definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica; c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito; d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
  4. Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare: a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1; b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale; c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP; d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo.
  5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
  6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo, sono tenuti: a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui al comma 4, lettera d); b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
  7. L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” maggiorata dello 0,2 per cento.
  9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria correte” del bilancio di previsione 2015.

(ultimo aggiornamento marzo 2018)