Premessa. Il Comune di Guglionesi (Cb), con l’ordinanza sindacale 56/2019, che segue la deliberazione consiliare 48/2018 (atto di indirizzo per il contrasto alla ludopatia) ha limitato gli orari di funzionamento delle sale scommesse e delle sale video lottery dalle ore 08:00 alle 10:00 e dalle 22:00 alle 24:00 (pari a 4 ore complessive giornaliere di interruzione).

Avverso l’ordinanza hanno sollevato ricorso alcune imprese operanti nel territorio comunale come gestori/esercenti l’attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 TULPS.

Il TAR per il Molise si è pronunciato, respingendo il ricorso, con la sentenza 131/2023 che qui si analizza.

La competenza sindacale. In primo luogo, ricorda il TAR come sia pacifica, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del TUEL, la competenza del Sindaco in tema di definizione degli orari degli esercizi commerciali.

Spiegano i giudici che tale potere sindacale è generalmente connotato da un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che il relativo sindacato da parte del Giudice amministrativo è limitato alla comprovata sussistenza di profili di macroscopica irragionevolezza o di palese illogicità e travisamento dei fatti.

L’istruttoria. Secondo il TAR, l’istruttoria espletata dagli uffici comunali è stata sufficiente. Innanzitutto, il Collegio aderisce all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, secondo cui, nell’attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza.

Tra gli elementi richiamati in istruttoria, si citano: gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la raccomandazione della Commissione Europea del 14.7.2014, il Decreto Balduzzi (che ha inserito le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia nei livelli essenziali di assistenza), la L.R. 17.12.2016 n. 20 che prevede espressamente che i Comuni possano disporre limiti temporali al gioco, la deliberazione consiliare n. 48 del 29/11/2018.

Accanto a ciò, l’autorità sindacale ha evidenziato come il centro di Guglionesi sia frequentato da molti giovani provenienti anche dai paesi limitrofi che frequentano le scuole superiori presenti nel centro cittadino.

Considerato ciò, secondo il TAR, le limitazioni orarie introdotte rispondono all’esigenza di tutelare il benessere e la salute della cittadinanza, un’esigenza che risulta prevalente rispetto agli interessi economici degli imprenditori di settore, tenuto anche conto che la prima fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso degli utenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione e dei giocatori c.d. compulsivi.

Il principio di proporzionalità. Infine, l’ordinanza secondo il Collegio supera correttamente il cd. test di proporzionalità, che impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Le 4 ore quotidiane di interruzione del gioco introdotte nel caso di specie risultano, secondo i giudici, adeguate e congruamente proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico, unitamente all’esigenza di tutelare in generale le persone psicologicamente vulnerabili, tra le quali i più giovani.