Il Consiglio di Stato condanna il Comune di Cagliari a risarcire i danni per un caso di applicazione del distanziometro privo dei suoi requisiti fondamentali

Premessa: il distanziometro non va introdotto con ordinanza sindacale. Il Comune di Cagliari, con due ordinanze sindacali del 2017, ha introdotto lo strumento del distanziometro nel territorio comunale per le attività di gioco che non rispettano le distanze minime da una serie di luoghi sensibili.

Con la sentenza 927/2018 (passata in giudicato), il TAR Sardegna ha riconosciuto, nel caso di specie, l’illegittimità del distanziometro poiché esso è stato adottato con ordinanza dal Sindaco, ma tale materia, ha sentenziato il TAR, è estranea alle attribuzioni del Primo cittadino: il distanziometro può essere introdotto solo con Piani Urbanistici o con Regolamenti Comunali (atti la cui approvazione è riservata al Consiglio comunale).

Premessa: la pretesa risarcitoria nel caso di specie. L’operatore economico, che aveva introdotto il giudizio conclusosi dinanzi al TAR nel 2018 e che si era visto respingere l‘istanza di apertura di una sala giochi nel territorio comunale di Cagliari, ha presentato dunque ricorso per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della vicenda. Il TAR Sardegna, con sentenza 53/2023, ha negato il diritto al risarcimento. In appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza 476/2026 che qui si analizza, ha invece accolto la doglianza dell’operatore economico.

A quali condizioni può essere riconosciuto il diritto al risarcimento. A fronte di un distanziometro introdotto da un soggetto privo di competenze per farlo (ossia il Sindaco, anziché il Consiglio comunale, come statuito dal TAR Sardegna nel 2018), in primo grado i giudici avevano comunque ritenuto insussistente il requisito della colpa come “errore inescusabile” del Comune necessario per accogliere la domanda risarcitoria.

I giudici del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dell’operatore economico, ricostruiscono invece i requisiti per ritenere sussistente, in questi casi, la pretesa riparatoria.

Dice il Collegio, nello specifico, che è necessario provare (insieme al nesso di causalità con il pregiudizio economico sofferto dal privato), anche il requisito della colpevolezza della Pubblica Amministrazione. Ciò, in particolare, va indagato non solo sotto il profilo della illegittimità del provvedimento (che, nel caso di specie, è integrato dalla sentenza 927/2018), bensì anche secondo il grado di chiarezza della normativa applicabile e la semplicità/complessità degli elementi di fatto.

Ebbene, sostengono i giudici di Palazzo Spada, che nel caso esaminato:

  • Non ricorre “una ipotesi di particolare complessità del fatto, trattandosi di un ordine di chiusura di un’attività economica fondato sull’accertamento di un limite distanziale introdotto da una ordinanza sindacale annullata per incompetenza”;
  • Non ricorre “alcuna incertezza del quadro normativo di riferimento per il semplice fatto che nel caso di specie mancava la legge regionale che avrebbe dovuto disciplinare la materia” e che all’epoca “non sussistevano neppure contrasti giurisprudenziali poiché la Corte costituzionale aveva chiarito l’insussistenza di una competenza sindacale” in materia di distanziometro (del resto, l’art. 50 comma 7 del Tuel, che attribuisce ai Sindaci la competenza a regolare gli orari anche delle sale gioco, non richiama il tema delle distanze).

Dunque, conclude il Consiglio di Stato, non poteva ritenersi esistente alcuna incertezza interpretativa o orientamento giurisprudenziale rispetto alla attribuzione al sindaco del potere di disciplinare le distanze dai c.d. luoghi sensibili: questo non consente di trarre una “giustificazione” rispetto alla condotta del Comune che invece ha ritenuto di poter introdurre le distanze per il tramite di una ordinanza sindacale priva di base legale.