L’ordinanza di limitazione degli orari degli apparecchi da gioco del comune di Roma
Premessa. Il Comune di Roma si è dotata di un ulteriore strumento, in aggiunta ai provvedimenti già adottati nei mesi scorsi per il contrasto della ludopatia, al fine di limitare forme di gioco “compulsivo” ed evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale n. 5 del 2013. Con l’ordinanza n. 111 del 2018 (allegata alla presente nota), in attuazione dell’art.12 del Regolamento sulle sale da gioco e i giochi leciti si prevede una riduzione giornaliera a otto ore per il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, ovunque collocati.
Dati. Nell’ordinanza vengono riportati i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser. D delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d’azzardo patologico, con focus aggiornato su Roma. I dati mostrano un aumento progressivo di soggetti in carico ai Ser. D di Roma per problemi legati al disturbo da gioco d’azzardo, passati da 82 casi nel 2012 ai 323 casi del 2017, fino ai 281 casi tra gennaio e maggio 2018. Il numero reale delle persone affette da ludopatia non coincide peraltro con i dati sopra forniti, in quanto parte significativa del fenomeno resta sommerso.
Finalità. L’ordinanza è predisposta con l’obiettivo di tutelare i soggetti più vulnerabili o immaturi, e quindi maggiormente esposti, limitando l’accesso alle apparecchiature di gioco. La pericolosità delle slot machines e VLT è confermata dalla recente giurisprudenza amministrativa e dallo studio “Dipendenze Comportamentali/gioco d’azzardo patologico” curato dal Ministero della Salute, dove tali tipi di lotterie istantanee fanno parte dei “giochi hard, cioè più a rischio di creare un legame di dipendenza e maggiormente capaci di intercettare fasce di popolazione finora più estranee al gioco d’azzardo”.
Orari. L’orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, collocati nelle sale gioco e altre tipologie di esercizi, autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS, è fissato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. Nell’ordinanza viene fatto presente l’obbligo per ogni locale in cui è consentito l’utilizzo dei dispositivi da gioco d’azzardo lecito, di esporre all’esterno e all’interno, in un luogo ben visibile, l’avviso con la fascia oraria sopra fissata.
Sanzioni. Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni sono punite con sanzione amministrativa da euro 150 a euro 450. In caso di recidiva, viene sospeso il funzionamento di tutti gli apparecchi collocati nel locale fino a cinque giorni.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice di una borsa di studio indetta da Avviso Pubblico)