Premessa. La Legge Regionale 17/2012 della Liguria, all’art. 2, prevede che non venga concessa l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Il Comune di Chiavari (Ge) ha disposto la cessazione dell’attività di una sala scommesse, operante nel territorio comunale, sulla base della violazione della distanza da luoghi sensibili.

Con la sentenza 646/2018, il TAR Liguria ha accolto il ricorso della sala scommesse.

Il Comune ha, dunque, presentato appello: il Consiglio di Stato, con la sentenza 1796/2024 (che qui si analizza) ha riformato la pronuncia di primo grado, confermando le tesi del Comune e l’applicazione del distanziometro anche alle sale scommesse.

Il distanziometro: sale gioco e sale scommesse. Il cuore della vicenda risiede nella interpretazione della estensione dell’ambito di applicazione del distanziometro. Se in primo grado era prevalsa la tesi secondo cui la distinzione operata dalla legge regionale 17/2012 non abilitava l’Amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che dovevano invece essere osservati dalle sale giochi, in appello tale esito è stato ribaltato.

Dicono i giudici del Consiglio di Stato, infatti, rifacendosi anche alla sentenza CDS 1382/2023, che “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86”.

In questo senso, dunque, “le norme attuative della singola legge regionale, pertanto, devono essere interpretate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”.

Il Collegio richiama, con specifico riferimento alla Legge Regionale della Liguria, anche la sentenza CDS 2579/2021: “Nella Regione Liguria, i limiti distanziometrici previsti dalla l. reg. n. 17 del 2012 si applicano non solo alla sala gioco ma anche alle agenzie delle scommesse”.

Nel caso di specie, sottolineano i giudici del Consiglio di Stato, è pacifica la violazione della distanza minima rispetto allo stadio comunale (luogo sensibile secondo la Legge regionale).