La normativa e il caso. L’articolo 4 della legge regionale 57/2013 della Toscana afferma che “è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve”, da una serie di luoghi sensibili, tra cui anche i “centri socio-ricreativi e sportivi”. Questi ultimi, in particolare, “si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano” alcune condizioni: tra queste, essi devono “risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità”.

Nel caso in esame, la Questura di Pistoia e lo Sportello Unico Associato Attività Produttive dei Comuni di Quarrata Agliana Montale hanno rigettato la domanda di licenza per l’apertura di una sala giochi per violazione delle distanze minime da due centri sportivi.

Avverso questo esito ha presentato ricorso la società richiedente: il TAR per la Toscana si è pronunciato nella sentenza 776/2021 (che qui si analizza).

I luoghi sensibili. Il cuore della vicenda consiste nel modo in cui si devono considerare una palestra e una scuola di danza: si tratta, infatti, di centri che la Questura di Pistoia e lo Sportello Unico Associato Attività Produttive dei Comuni di Quarrata Agliana Montale hanno considerato come luoghi sensibili. Tale definizione è, però, contestata dalla sala giochi.

Il TAR respinge il ricorso.

Per quanto concerne la palestra, decisiva è la considerazione che la società sportiva in questione sia iscritta al CONI e che in essa si svolgano attività sportive come le arti marziali, il Ju Jitsu e la MMA: in questo senso, si segnala che il medesimo orientamento è stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 3028/2021.

Per quanto concerne, invece, la scuola di danza, il Collegio richiama la sentenza 351/2020 sempre del TAR Toscana, in cui è stata riconosciuta la rilevanza, quali luoghi sensibili, degli spazi in cui si svolge la danza.

Infine, anche con riferimento alla cartellonistica esterna, in grado di garantire il riconoscimento degli spazi sportivi in esame, il TAR afferma che la disposizione di legge della Regione Toscana nel caso specifico è stata rispettata.

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)