La normativa e il caso. Con l’ordinanza sindacale 45334/2020, adottata sulla base dell’articolo 50, comma 7 del TUEL, il Sindaco di Carpi (Mo) ha introdotto i limiti orari al gioco d’azzardo nel territorio comunale: il gioco è consentito dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00.

Due società operanti nel settore hanno sollevato ricorso dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna, che si è pronunciato con la sentenza 1030/2021 che qui si analizza.

Le competenze sindacali e lo strumento dei limiti orari. Il TAR, in primo luogo, conferma che rientra tra le prerogative del Sindaco quella di disciplinare gli orari di apertura delle sale gioco: l’esercizio di questa competenza non costituisce una forma di invasione dei poteri statali, in quanto fondata sulla tutela della salute dei cittadini e non sul tema dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Confermano, inoltre, i giudici che la previsione di otto ore di apertura quotidiana “è rispettos[a] in concreto del principio di proporzionalità”.

L’istruttoria e la pandemia. Il Collegio accoglie il ricorso degli operatori ritenendo sussistenti le doglianze relative all’eccesso di potere per carenza istruttoria.

In linea generale, ricordano i giudici che l’esercizio del potere di limitazione degli orari è consentito solo “in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto” in istruttoria.

Tali adempimenti, secondo il TAR, sono ancor più necessari nella fase attuale di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziata il 31 gennaio 2020: pur essendo la diffusione della ludopatia un fatto notorio (come affermato nel tempo da ampia giurisprudenza), non può “ragionevolmente escludersi [che] la grave pandemia in atto possa aver avuto effetti sulla diffusione nel territorio locale della ludopatia e sulla domanda ludica, orientatasi gioco forza verso il gioco ‘on line’ per effetto della chiusura delle sale da gioco effettuata (con vari provvedimenti governativi emergenziali) dal 9 marzo 2020 al 18 giugno 2020 e poi con DPCM 2 marzo 2021 sino al 14 giugno 2021, la quale ha al contempo determinato forti perdite per gli operatori economici dello specifico comparto”.

Non basta, dunque, secondo il TAR, motivare le limitazioni orarie facendo riferimento ai dati sulla diffusione della ludopatia relativi al periodo 2016-18: “in seguito ad un fatto del tutto eccezionale come la pandemia da Covid 19”, l’Amministrazione avrebbe dovuto attualizzare l’istruttoria procedimentale. Per questo motivo i giudici annullano l’ordinanza sindacale.

(a cura di Marco De Pasquale)