Il TAR Emilia-Romagna conferma il distanziometro nel Comune di Ravenna

Premessa. La Legge regionale 5/2013 dell’Emilia-Romagna prevede il distanziometro per le attività di gioco e scommesse, e assegna ai Comuni il compito di eseguire la mappatura dei luoghi sensibili (DGR 831/2017).

Il Comune di Ravenna ha effettuato, nel 2018, la mappatura e con provvedimento del 2025 ha ordinato la chiusura di una sala scommesse operante nel territorio comunale per violazione delle distanze minime.

Il titolare della sala scommesse, lamentando la sussistenza di un effetto espulsivo per le attività di gioco, ha presentato ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna che, con la sentenza 214/2026 che qui si analizza, lo ha respinto.

L’applicazione del distanziometro e il sistema di proroghe per la rilocalizzazione in Emilia-Romagna. Va in primo luogo ricordato che la Legge regionale 5/2013 dell’Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina del distanziometro, prevede anche un sistema di proroghe per consentire la rilocalizzazione delle attività di gioco.

Nel caso di specie, il Comune di Ravenna ha concesso due proroghe semestrali al fine di consentire la delocalizzazione: tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo di proroga, il ricorrente non ha perfezionato l’accordo commerciale per il trasferimento dell’attività ed è venuta meno la disponibilità del nuovo immobile. Al termine della proroga è stato emesso il provvedimento di chiusura impugnato.

L’effetto espulsivo. Il cuore della questione risiede nella contestata impossibilità di rilocalizzare le attività di gioco nel territorio comunale di Ravenna, motivo per cui il ricorrente parla di effetto espulsivo a seguito della mappatura dei luoghi sensibili e dell’applicazione del distanziometro.

I giudici del TAR riprendono la sentenza 1069/2025 riguardante il Comune di Ravenna e la verificazione utilizzata in quella sede (nello specifico, era stata utilizzata la stessa della sentenza 11036/2022).

L’esito delle operazioni effettuate dal verificatore fa emergere che nel territorio comunale le aree disponibili “per l’insediamento delle attività del gioco di azzardo lecito ammontano a circa 170 ha e rappresentano il 2,6% del territorio urbanizzato”, ciò che rende, secondo il Collegio “la localizzazione delle attività legate al gioco d’azzardo lecito … probabile e praticabile”, e consente di “escludere un effetto espulsivo, anche soltanto di fatto, delle attività” legate al gioco.

Concludono i giudici che, nel caso di specie, non risulta provato l’effetto espulsivo: la circostanza “che il ricorrente non abbia raggiunto in concreto un accordo con altri privati per la disponibilità di un immobile adeguato per l’esercizio dell’attività di suo specifico interesse non significa necessariamente che ciò sia impossibile sul piano oggettivo”.