Il caso. Il TAR Sicilia si è pronunciato con la sentenza 780/2022 in merito ad un Regolamento comunale con cui sono state introdotte una serie di restrizioni all’installazione e al funzionamento di slot e sale da gioco, sia rispetto agli orari di accensione e di apertura sia rispetto alle distanze dai luoghi sensibili.
Le competenze statali, regionali e comunali. I giudici, in primo luogo, confermano che in tema di restrizioni al gioco non sussistono competenze esclusivamente statali. Richiamando CDS 1840/2021, infatti, il Collegio riconosce come “nel tempo, si sia venuto a creare un nuovo equilibrio tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni nella materia di gioco e scommesse, conforme anche al principio di proporzionalità di stampo europeo”, senza dimenticare il “ruolo centrale nel sistema” rivestito dai Comuni (su cui si è espressa anche la Corte costituzionale, sentenza 220/2014).
I giudici considerano corretto, inoltre, anche il fondamento che il Regolamento impugnato individua per procedere alla limitazione degli orari di esercizio delle attività in cui si svolge il gioco, ossia nello specifico gli articolo 50, comma 7, e 54 del TUEL.
L’istruttoria. Viene rigettata, inoltre, anche la censura relativa all’asserito difetto di istruttoria. Sulla base del presupposto che la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto la ludopatia come fatto notorio, i giudici sostengono che “l’accertamento sull’esistenza del fenomeno non richiede studi particolarmente dettagliati”.
Nel caso di specie, comunque, la circostanza che rappresentanti del SERT, dell’ordine dei medici e dei servizi sanitari locali hanno partecipato alla redazione del regolamento e che il regolamento contiene un espresso riferimento alla raccomandazione del 14 luglio 2014 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di contenimento del gioco d’azzardo viene positivamente apprezzato dal Collegio.
I luoghi sensibili. Il Comune ha introdotto la disciplina regolamentare impugnata prima che la Regione si dotasse di una legge specifica: la nozione di luogo sensibile inserita nell’atto comunale è, in ogni caso, “sostanzialmente corrispondente” a quella introdotta per via legislativa.
Viene infine respinta, perché indimostrata, anche la censura secondo cui sarebbe impossibile intraprendere o continuare nel territorio del comune alcuna attività di esercizio di sala giochi.
Il termine per adeguarsi alla nuova disciplina. Da ultimo i giudici si pronunciano in merito al lasso di tempo previsto per adeguarsi alla disciplina (90 giorni): tale termine viene considerato non manifestamente irragionevole, mentre altrettanto non si sarebbe potuto dire se si fosse proceduto con l’esclusione “sine die” per “gli esercizi già esistenti dall’osservanza delle norme emanate dal comune, creando così un doppio binario di regolamentazione che avrebbe svantaggiato i nuovi esercizi, tenuti all’osservanza delle misure più restrittive emanate dall’ente locale”.
(a cura di Marco De Pasquale)