Premessa. La Regione Abruzzo ha approvato una legge per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche (L.R. 37/2020). La norma è divisa in sei parti: le disposizioni qui sintetizzate si trovano nel titolo I (disposizioni generali, artt. 1-6) e nel titolo II (disturbo da gioco d’azzardo e dipendenza dalle nuove tecnologie, artt. 7-15).

Osservatorio regionale (art. 2). È istituito l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, a cui partecipa anche un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per persone affette da GAP. Sono previste collaborazioni con le forze dell’ordine, con il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza e con le associazioni antimafia. Tra i compiti dell’Osservatorio vi sono lo studio e il monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale, la formulazione di proposte e pareri, la verifica dell’efficacia delle misure e la realizzazione di una banca dati contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai Ser.D.

Piano regionale (art. 3). La Giunta regionale approva il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche (ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d’azzardo patologico), in cui sono definiti gli interventi volti anche alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie: tra gli altri, l’istituzione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicato all’ascolto e alla raccolta di segnalazioni e la definizione dei programmi di formazione e aggiornamento obbligatori per gestori e dipendenti di luoghi per l’intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco.

Giornata regionale (art. 4). La Regione istituisce la giornata regionale sulle dipendenze patologiche nel corso della quale si svolgono attività e iniziative volte a informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali connessi alle dipendenze.

Sostegno al Terzo settore (art. 6). La Regione sostiene l’attività degli enti del Terzo settore che si occupano delle problematiche connesse alle dipendenze patologiche, anche attraverso la concessione di contributi, patrocini o altre forme di sostegno per la realizzazione di progetti. La Regione, i Comuni e le ASL possono avvalersi della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto che operano in questo ambito anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La Regione (art. 8). La Regione promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito – anche in collaborazione con le associazioni – rivolte ai giovani e agli anziani (per favore l’utilizzo responsabile del denaro ed evitare situazioni di sovraindebitamento e rischio usura) e alle famiglie (per informare sui programmi di filtraggio online).

Logo regionale (art. 9). È istituito il logo regionale “No Slot-Regione Abruzzo” rilasciato ai locali deputati all’intrattenimento che decidono di rimuovere o non installare apparecchi per il gioco. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del logo e possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza.

Nuove autorizzazioni e “distanziometro” (art. 10). Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito non sono rilasciate in caso ubicazione dei locali a una distanza inferiore a 300 metri da una serie di luoghi sensibili (elencati all’art. 7): tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; tutte le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque fanno parte di categorie protette; i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; le caserme militari; i centri di aggregazione di anziani; tutti i luoghi di culto; i cimiteri e le camere mortuarie. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili e disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito.

Divieto di pubblicità (art. 10). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco.

Sanzioni (art. 13). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” e al divieto di pubblicità prevede il pagamento di una sanzione compresa tra 1.000 e 5.000 euro. I proventi sono ripartiti tra i Comuni (il 70%, per il finanziamento dei piani di zona in coerenza con le finalità della legge) e la Regione (il restante 30%, destinato al finanziamento del Piano regionale).

Disposizioni in materia di IRAP e incentivi (artt. 13-14). L’aliquota IRAP è ridotta dello 0,30% per gli esercizi che provvedono volontariamente alla rimozione degli apparecchi per il gioco e aderiscono al logo “No Slot-Regione Abruzzo”. Tale riduzione è applicata per il periodo di imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi di imposta successivi. La Regione concede contributi per la copertura delle spese di riconversione delle sale con apparecchi per il gioco che scelgono di disinstallarli, nella misura del 90% della spesa ammissibile e fino a un massimo di 5.000 euro.

Collaborazione con le forze dell’ordine (art. 15). La Regione e i Comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo l’adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.