La normativa. Il Comune di Ardea, con il Regolamento gioco lecito e ludopatia ha disciplinato l’esercizio del gioco d’azzardo nel proprio territorio. Tra gli strumenti previsti, in particolare, c’è il distanziometro delle sale gioco, dei centri scommesse e degli apparecchi da gioco rispetto a una serie di luoghi sensibili: tra questi, l’art. 8 del Regolamento ricomprende anche i nidi d’infanzia (comunemente denominati asili nido, ossia quelle strutture che accolgono i bambini dai tre mesi ai tre anni).
Il caso. Il ricorrente, nel caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza 12998/2020, è un gestore di un centro scommesse che si è visto rifiutare dalla Questura l’istanza di esercizio dell’attività in esame in quanto i locali in cui questa dovrebbe svolgersi sono situati a meno di 500 metri da un asilo nido privato.
Il distanziometro nella legislazione statale e regionale. I giudici ricostruiscono, per prima cosa, lo strumento del distanziometro: esso costituisce una misura volta a prevenire, attraverso l’imposizione di una distanza minima, la diffusione della ludopatia in fasce della popolazione ritenute vulnerabili, tra cui i giovani. Lo strumento trova un riscontro nel decreto Balduzzi (che parla anche di progressiva ricollocazione dei punti gioco, da attuarsi con decreto, ancora non adottato) ed è formalizzato anche nella legge regionale del Lazio 5/2013 che, all’art. 4, comma 1, individua vari luoghi sensibili (tra cui, per quel che qui interessa, gli istituiti scolastici di qualsiasi grado, i centri giovanili, e altri istituti frequentati principalmente da giovani), e al successivo comma 1 bis assegna ai Comuni la facoltà di individuare altri luoghi sensibili, “tenendo conto dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica”.
Gli asili nido e la funzione di prevenzione. Così ricostruito il distanziometro nei suoi presupposti e nelle sue finalità, il TAR si concentra sulla scelta del Comune di Ardea di ricomprendere, tra i luoghi sensibili, anche i nidi d’infanzia: questi, però, a differenza degli istituti scolastici di qualsiasi grado, non si può dire siano frequentati da giovani, e in questo modo la decisione di includerli nell’elenco non risponderebbe alla ratio di contrasto e prevenzione alla ludopatia in questa fascia di popolazione, arrecando anche “un sacrificio eccessivo al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui tali servizi educativi vengono posti sullo stesso piano degli istituti scolastici e degli altri istituti frequentati dai giovani”. I giudici, peraltro, censurano anche la mancanza di istruttoria “in quanto il Comune di Ardea non ha valutato l’impatto di tale determinazione sul territorio e sulla sicurezza urbana, né l’ha comparata con i problemi connessi con la viabilità, con l’inquinamento acustico e con il disturbo della quiete pubblica, come era suo preciso obbligo” ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis della legge regionale 5/2013.
Gli asili nido fuori dal sistema degli istituti scolastici. Sotto altro profilo, i giudici trovano un ulteriore fondamento della decisione di accogliere il ricorso presentato dal centro scommesse sul piano ordinamentale: infatti, l’art. 2 della legge 53/2003 non ricomprende gli asili nido nell’ambito degli istituti scolastici, attestandone così ulteriormente la diversità rispetto agli altri gradi della scuola che invece sono ricompresi nel distanziometro.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)