La normativa e il caso. Il Comune di Valganna (Va), con il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito n. 34 del 2018, e con l’Ordinanza sindacale n. 58 del 18/12/2018, è intervenuto sulla diffusione del gioco d’azzardo nel territorio comunale.
Nello specifico, sono state definite le interruzioni dell’esercizio del gioco nelle fasce orarie dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12.00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,00. Avverso tale previsione ha presentato ricorso una società operante nel settore dei giochi, in particolare come gestore di apparecchi.
Si è pronunciato, respingendo il ricorso dell’operatore economico, il TAR Lombardia, con la sentenza 1901/2022 che qui si analizza.
Le norme sulla partecipazione al procedimento. In primo luogo, il TAR respinge la censura secondo cui l’ordinanza avrebbe dovuto essere annullata in quanto emanata in violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento dei soggetti coinvolti. Trattandosi di atti amministrativi generali, infatti, ricordano i giudici, l’obbligo di comunicazione d’avvio del procedimento è espressamente escluso dall’art. 13 della L. 241/1990.
L’istruttoria. Un altro aspetto oggetto delle doglianze di parte ricorrente è relativo alla denunciata carenza di istruttoria. In realtà, sottolinea il Collegio, nella sua attività il Consiglio comunale ha tenuto conto dei dati relativi al territorio interessato. Ciò, in particolare, per quel che riguarda il progetto “Proposte Azzardate”, i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla raccolta del gioco d’azzardo nel territorio della Provincia di Varese, i dati di accesso presso i S.E.R.T. territorialmente competenti.
Concludono i giudici, dunque, che “l’atto regolamentare sulla cui base è stata assunta l’ordinanza sindacale impugnata non si fonda quindi su elementi astratti riferiti al fenomeno in termini generici, contestualizzando invece la situazione in relazione al territorio in cui si colloca il Comune”.
Il potere di intervenire in limitazione del gioco. In tema di disciplina degli orari, a partire dalla sentenza 220/2014 della Corte costituzionale, non vi sono più dubbi che il Sindaco possa intervenire, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del TUEL, a fini di tutela della salute e della quiete pubblica.
Più in generale, ribadiscono i giudici, che “la prevenzione della ludopatia è una competenza distinta e trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 e, dall’altro, sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.lgs. n. 267/2000”.
La disparità di trattamento con altre forme di gioco. I giudici, infine, intervengono anche sul tema della presunta disparità di trattamento tra gli apparecchi cd. automatici per il gioco (es. slot machine e videolottery) e le altre forme di gioco (es. lotto, gratta e vinci, gioco online).
I giudici sottolineano l’esistenza di differenze tra quelle forme di gioco (come, appunto, slot e videolottery) che comportano una “relazione” diretta con il giocatore e quelle che invece prevedono il contatto con l’operatore: l’assenza di qualsivoglia intermediazione umana, infatti, favorisce il gioco compulsivo, “diversamente da altre forme di gioco lecito (si pensi al gioco del lotto o ai c.d. gratta e vinci)”.