Premessa. La Regione Campania ha approvato una legge per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari (L.R. 2/2020), modificata poi dalla L.R. 13/2020, di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Competenze della Regione (art. 4). Tra le altre attività, la Regione istituisce uno specifico numero verde, promuove iniziative di formazione e aggiornamento per gli esercenti e gli attori istituzionali operanti nel settore, istituisce un registro di soggetti che vogliono essere inibiti al gioco e cura la realizzazione di una mappa geo-referenziata del luoghi sensibili.

Osservatorio e Piano d’azione regionale (artt. 5-6). È istituito – presso la direzione generale per la tutela della salute – un Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo composto da numerosi attori rilevanti in materia (tra cui un rappresentante del terzo settore esperto in problematiche di usura) con compiti di monitoraggio, formulazione di proposte e promozione di indagini epidemiologiche. La Giunta approva il Piano d’azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del disturbo da gioco d’azzardo di durata biennale che rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria.

Centro di riferimento regionale e Rete regionale (artt. 10-11). La Giunta individua un centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo per garantire un rinnovamento negli approcci e promuovere l’uniformità di trattamento. È prevista inoltre l’individuazione di una rete regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico che unisce i servizi pubblici e il privato sociale.

Comuni (art. 7). I Comuni possono regolamentare le distanze dai luoghi sensibili e gli orari di chiusura delle attività nel rispetto della normativa regionale. Adottano inoltre misure finalizzate alla tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco e promuovono iniziative culturali specifiche aventi ad oggetto la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo.

Nuove installazioni, “distanziometro” e limitazioni orarie (art. 13). È vietata la nuova apertura di attività site a una distanza inferiore a 250 metri da una serie di luoghi sensibili (istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia; strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; luoghi di culto – art. 3). Tali disposizioni non si applicano alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che queste si dotino di una serie di requisiti entro duecentoquaranta giorni.

È prevista la sospensione dell’attività degli apparecchi da intrattenimento dalle 23:00 alle 9:00 e dalle 12.30 alle 14.30 per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco e nei quali non è vietato l’accesso ai minori; dalle 2:00 alle 10:00 per gli esercizi aventi il gioco quale attività esclusiva e prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.

Gruppi di auto mutuo-aiuto e registro dei soggetti esclusi (artt. 12 e 14). La Regione favorisce la costituzione di gruppi di auto mutuo-aiuto e definisce le modalità di organizzazione e di gestione del Registro regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.

Logo Giornata dedicata (artt. 16-17). La Giunta istituisce il logo regionale “No Gambling Campania”, rilasciato dai Comuni agli esercenti e ai gestori che rinunciano ad offrire gioco d’azzardo. Su questa base è costituito un albo, titolo di preferenza per eventuali finanziamenti o vantaggi fiscali. È istituita la giornata del “No Gambling”, da celebrarsi il 22 maggio di ogni anno.

Formazione (art. 18). È obbligatoria la formazione dei gestori delle attività e degli esercizi commerciali connessi al gioco d’azzardo. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole secondarie sui rischi connessi al gioco d’azzardo, anche online.

Sostegno degli esercenti (art. 19). La Giunta può concedere un contributo massimo del 50% dell’importo della penale prevista per l’esercente che decide di recedere dal contratto di noleggio di apparecchiature per il gioco d’azzardo. La Regione può inoltre concedere un contributo annuale straordinario, relativo al triennio 2020-2022, ai titolari che rimuovono dai locali l’offerta di gioco.

Assistenza legale (art. 20). Sono attivati appositi percorsi di assistenza legale per persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e i loro familiari che hanno problemi di usura e sovraindebitamento e partecipano ad iniziative sanitarie e socio-sanitarie.

Sanzioni (art. 21). Il mancato rispetto della normativa sul “distanziometro” comporta una sanzione amministrativa compresa tra 5000 e 15000 euro. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni a iniziative di prevenzione e recupero delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo.