Premessa. Il Comune di Cagliari ha di recente approvato il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito”, dopo aver adottato nel 2017 un’ordinanza per la “Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale gioco e degli esercizi nei quali sono istallate le apparecchiature da gioco lecite”, aggiungendo in questo modo un ulteriore strumento per l’ente al fine di contrastare il GAP e le diverse forme di illeciti nel territorio comunale.

Finalità del provvedimento. Il regolamento viene predisposto al fine di: prevenire la diffusione del disturbo da gioco d’azzardo lieve, contrastare il rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, tutelare il contesto urbano e la sicurezza come previsto dai valori costituzionali quali la salute e la quiete pubblica. (art. 1)

Giochi disciplinati. Sono oggetto di disciplina del regolamento le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro quali: giochi attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (singoli apparecchi/new slot e sale giochi); giochi apparecchi collegati fra loro, alla rete e ad un server centrale il quale comunica con un server nazionale che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery, sale slot); sale scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti al gioco con vincite in denaro soggette ad autorizzazione ex art. 88 del TULPS. Inoltre il regolamento si applica alle sale gioco di nuova apertura, o la cui sede sia oggetto di trasferimento e a tutte le attività in cui si pratica il gioco lecito con vincite in denaro di nuova apertura, o la cui sede sia oggetto di trasferimento e a tutte le nuove istallazioni di apparecchi.

Divieti riguardanti l’ubicazione degli esercizi dedicati al gioco d‘azzardo. La nuova apertura e il trasferimento di sede di sale giochi e sale scommesse, e la nuova istallazione di apparecchi per il gioco lecito è sottoposta al rispetto della distanza minima di 500 metri dall’ingresso principale di: istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture sanitarie ed ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di culto, impianti sportivi comunali in gestione diretta e/o in concessione. Il regolamento introduce inoltre il vincolo ridotto a 100 metri dall’ingresso di: sportelli bancari, postali o bancomat e di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. All’interno del regolamento viene specificato che per nuova istallazione degli apparecchi art. 110, c. 6, l. b del TULPS si intente il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non il rinnovo del contratto. (art. 3) Viene inoltre specificato che il rispetto del limite dai è oggetto di autocertificazione, da prodursi al SUAPE, con produzione di una planimetria che rappresenti la localizzazione dell’esercizio rispetto ai luoghi sensibili presenti nell’area. (art. 4)

Informazioni per i giocatori. Viene specificato per ogni esercizio l’obbligo di esporre diversi cartelli multilingue: contenente l’avvertimento sul rischio di dipendenze, contente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi, contenente il materiale informativo predisposto dal Servizio Sanitario R.A.S a segnalare la presenza di servizi di assistenza dedicati alla cura del GAP, tabella giochi proibiti, contenente indicazioni di utilizzo degli apparecchi, divieto gioco per i minori di anni 18. Inoltre viene sottolineato il divieto di esporre proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. (art. 6)

Limitazione orari. L’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, istallati negli esercizi e sale giochi autorizzati ex art. 86 e art. 88 del TULPS, è limitato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni, compresi i festivi, come indicato nell’ordinanza n. 15/2017. (art. 5)

Ulteriori misure. L’amministrazione comunale e le società controllate non procederanno alla locazione o concessione di immobili comunali a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, e in caso di scadenza delle concessioni non procederanno al rinnovo del contratto. Il Comune non concederà il patrocinio per: eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano l’attività del gioco d’azzardo. Viene inoltre vietata l’istallazione di insegne luminose all’interno o all’esterno delle attività regolamentate all’interno del regolamento. (art. 8)

Sanzioni. La violazione delle disposizioni indicate nel regolamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00. In caso di reiterata violazione si applica una sospensione dell’attività da 3 a 10 giorni. (art. 7)

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)